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Responsabilità medica, il giudice deve sempre dimostrare come il paziente poteva salvarsi

Annullata la sentenza per vizio di motivazione poiché, in un caso di responsabilità medica, il giudice estensore“non ha affatto delineato il comportamento alternativo doveroso che nella specie avrebbe avuto efficacia salvifica(Cass. Pen. 18781/2017).

Il fatto

La vicenda prendeva le mosse dalla morte di un paziente, verificatasi nel 2006, presso un ospedale pugliese. In relazione a suddetto decesso venivano tratti a giudizio i sanitari che, in servizio presso il nosocomio, si erano avvicendati nella prestazione di attività sanitaria terapeutica in favore dell’uomo durante la sua degenza.

Ai medici veniva contestato di aver cagionato il decesso del paziente “per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e inosservanza delle regole dell’arte sanitaria“; in particolare per non avere posto in essere un adeguato approfondimento clinico e strumentale pur in presenza di segni clinici obiettivi presentati dal paziente durante il ricovero. In ragione di ciò i sanitari avevano tardato nell’individuazione della corretta diagnosi di trombosi venosa profonda, da cui era affetto l’uomo, omettendo di intervenire prontamente con terapie che avrebbero evitato l’aggravamento e la conseguente morte dell’uomo.

Avverso la condanna in appello al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

L’assenza di una congrua motivazione

I Giudici della Suprema Corte evidenziano come nella trama motivazionale della sentenza d’appello impugnata, l’accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari curanti ed il decesso del paziente risulta essere affidato esclusivamente a presunzioni che non integrano una congrua motivazione, sulla base delle leggi scientifiche disponibili, in ordine alla capacità impeditiva del comportamento alternativo doveroso. In altri termini, i giudici dell’Appello hanno omesso di individuare il percorso salvifico che i sanitari avrebbero dovuto mettere in atto nella fattispecie.

Sul punto la Cassazione precisa che la valutazione contro-fattuale, demandata al giudice di merito, deve avvenire rispetto al “singolo comportamento storico“, alla “singola situazione storica“, alla “singola conseguenza storica(Cass. Pen. n. 30469 del 13/06/2014). In altri termini, come già chiarito da importanti pronunce della Suprema Corte (S.U. Franzese, 2002; S U. Espenhanh, 2014) nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto.
Annullata, dunque, la sentenza di condanna emessa a carico degli imputati poiché il giudice estensore, invece di fondare la colpevolezza su mere presunzioni, avrebbe dovuto farsi carico di considerare tutte le particolarità del caso concreto e, quindi, non soltanto l’età ed il sesso del paziente, ma anche le di lui specifiche condizioni di salute, la compresenza di ulteriori patologie e la gravità di queste; a fronte del compromesso stato di salute del paziente, avrebbe, poi, dovuto delineare il comportamento alternativo doveroso che nella specie avrebbe avuto efficacia salvifica.

Domenica Maria Formica

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