Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 25894 del 15 dicembre 2016 torna ad affrontare la tematica della responsabilità professionale degli avvocati per l’attività difensiva espletata in favore del cliente.
Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, l’avvocatessa della cui diligenza si è discusso citava in giudizio la cliente per ottenere il pagamento del compenso professionale non corrisposto in relazione all’attività difensiva svolta in sede civile e che, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello, avevano rigettato, accogliendo l’eccezione di inadempimento della cliente che escludeva la doverosità del pagamento della parcella in virtù della negligenza della legale.
Il punto su cui si è espressa la Corte è il seguente: se l’avvocato non compare all’udienza di ammissione delle richieste istruttorie, è configurabile una violazione del dovere di diligenza ex art. 1175 c.c. ?
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocatessa, e ribaltando le pronunce dei giudici di merito, ha ritenuto esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato.
Diligenza dell’avvocato e obbligo di partecipazione all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori
L’assenza dell’avvocato all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori non determina alcuna decadenza né preclusione e dunque nessun pregiudizio per il cliente.
E’ quanto statuito dalla Cassazione in tema di responsabilità professionale degli avvocati.
Il professionista, nella prestazione dell’attività professionale, è obbligato, a norma dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta un inadempimento contrattuale e quindi, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso da parte del cliente.
Tuttavia la Corte ritiene che ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal cliente, occorre che l’avvocato abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché tale negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l’esito del giudizio favorevole auspicato dal cliente. Risulta dunque essenziale per la fondatezza della exceptio non rite adimpleti contractus, (che legittimerebbe il cliente a rifiutare il pagamento del compenso all’avvocato) che il legale abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell’attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito favorevole della lite altrimenti ottenibile.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che la mancata presenza dell’avvocato all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori non potesse considerarsi con certezza o, quanto meno, con elevata probabilità, causa della perdita della possibilità di accoglimento della pretesa risarcitoria della cliente, sì da far ritenere che tale errore professionale avesse reso la prestazione difensiva svolta dal professionista inadempiuta.
Se infatti deve ritenersi ravvisabile una decadenza a carico della parte in caso di mancata comparizione all’udienza fissata per l’espletamento della prova, con conseguente pregiudizio per il cliente, invece la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza fissata per l’ammissione delle prove non comporta decadenze nè pregiudizi per il cliente non essendo equiparabile ad una tacita rinuncia alle richieste istruttorie; viceversa, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di “insistere” in udienza per l’ammissione di una prova già regolarmente indicata, vale piuttosto l’opposta presunzione che la parte assente abbia voluto tenere ferme le richieste istruttorie precedentemente formulate.
Da questa pronuncia si evince che essere “diligenti” o meno può dipendere dai risultati e non dalla condotta in sé, e che visto il particolarissimo campo di azione degli avvocati non ogni negligenza formale può determinare il diritto del cliente a rifiutare il pagamento della parcella se comunque l’inadempimento non è stato esso stesso causa di esito negativo della lite.
Martina Scarabotta