Confermato l’orientamento secondo cui non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, ne’ per la responsabilità nell’esecuzione della medesima. Così la Cassazione con la sentenza n. 18393 del 26 luglio 2017.
Avvocati e studi associati: chi risarcisce il danno?
Da sempre il tema della responsabilità degli avvocati desta molto interesse, non solo tra gli “addetti al settore”, ma anche tra i semplici cittadini. Spesso ci siamo occupati di questa tematica relativamente all’attività dell’ avvocato, ma se il legale opera in uno studio associato, chi risarcisce eventuali danni? C’è un vincolo di solidarietà tra singolo avvocato e soci?
La risposta sembra provenire già dal Codice Deontologico Forense. All’art. 34, rubricato “responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati”, si legge: «salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi».
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel sostenere la piena responsabilità del professionista, escludendo qualsiasi vincolo di solidarietà con gli altri professionisti che collaborano nello studio e con la stessa associazione. In tale solco si colloca la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18393 del 26 luglio 2017.
Responsabilità dell’avvocato, prevale l’intuitus personae
La Cassazione ha rigettato l’articolato ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la correttezza dell’operato dei giudici d’appello, in quanto il provvedimento impugnato aveva deciso la questione di fatto in modo conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
«La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale», evidenzia la Corte, «è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’ intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, ne’ per la responsabilità nell’esecuzione della medesima».
Nessuna influenza ha, sul punto, il generico affidamento, invocato dalla parte ricorrente e basato sulla pubblicità che lo studio propone a mezzo del proprio sito web, su controllo e verifica sui servizi erogati dai professionisti associati. Tale profilo, secondo i giudici della Suprema Corte, non è in grado di stabilire una solidarietà passiva se non sulla base del mero riferimento alla prestazione del professionista e dunque in mancanza di un diverso ed ulteriore fatto costitutivo.
L’associazione tra professionisti, in questo caso tra avvocati, non è dunque responsabile del danno arrecato al cliente dalla condotta negligente dei professionisti associati.
Maria Rosaria Pensabene