L’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvenuta prima di un sinistro stradale, determina la obbligatoria revisione della patente?
Le analisi e gli accertamenti tossicologici-forensi dalle quali sia possibile evincere l’assunzione di droga in epoca antecedente ad un incidente possono «giustificare e corroborare i “dubbi”, rilevanti ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida» e conseguentemente giustificare il provvedimento di revisione della patente di guida.
REVISIONE DELLA PATENTE OBBLIGATORIA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI DROGA
È con tale assunto che il T.A.R Veneto si è pronunciato con sentenza n. 1265 del 15 novembre 2016.
Nel caso di specie, l’Amministrazione dei Trasporti aveva imposto al ricorrente di sottoporsi ad un (rinnovato) esame di idoneità.
Ciò in considerazione del fatto che il suo comportamento è stato ritenuto tale da far sorgere dubbi sulla persistenza, in capo al soggetto, dei requisiti di idoneità tecnica.
A tal proposito, l’art. 128 del d. lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), dispone l’obbligatorietà di nuovo esame di idoneità medica e tecnica.
Laddove la P.A. abbia «considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del sinistro… sia gli accertamenti tossicologici… sia i pregressi comportamenti di guida», vi sarà l’obbligo di revisione della patente di guida.
Ciò a maggior regione per colui il quale abbia «già dovuto sottoporsi ad un esame di idoneità alla guida a seguito di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza».
LA FUNZIONE DELLA REVISIONE DELLA PATENTE AI SENSI DELL’ART. 128 DEL CODICE DELLA STRADA
La P.A. Gode di ampia discrezionalità in merito ai provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell’art. 128, d.lg. 21 luglio 1992 n. 285.
La revisione della patente di guida ha natura anticipatoria e latamente cautelare (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 999/2016).
Ancora, essa non deve essere qualificata come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria.
In definitiva, costituisce «un provvedimento amministrativo funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276).
L’art. 128 del Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa suffragata dall’insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULL’ISTITUTO DELLA REVISIONE DELLA PATENTE
L’orientamento giurisprudenziale ritiene che, affinché sorgano i prescritti “dubbi”, non sono necessari accertamenti giudiziali di illeciti penali, civili o amministrativi (cfr., C.d.S., sez. VI, 18.3.2011, n. 1669).
Difatti, l’uso del termine “dubbio” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a detti accertamenti.
Sarebbe sufficiente una cognizione sommaria di fatti, pur necessitando l’analisi della loro dinamica, del tipo di elemento psichico e del comportamento del titolare della patente di guida (cfr. C.d.S., sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4962).
Essi, infatti, sono adottati «in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica» (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4962/2011).
È dunque «dal riscontro di fatti determinati, circostanziati e significativi, idonei a determinare una condizione di incertezza, che deve emergere un quadro indiziario preciso, concordante e oggettivamente atto a far sorgere un ragionevole dubbio sulla perdurante capacità psico-fisica o tecnica alla guida» (cfr. T.A.R Campania Napoli, Sez. V, n. 4805/2016).
Iacopo Correa