Una vicenda in materia di mutuo fondiario e fideiussione viene discussa sia in primo grado al Tribunale di Biella (compresa l’opposizione ex art. 645 c.p.c.) che dinanzi alla corte d’appello di Torino. A seguito della condanna al pagamento ingiunto alla parte debitrice ed ai fideiubenti, ed al rigetto dell’appello, viene presentato ricorso in cassazione.
La Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 18962 del 31 luglio 2017, non analizza i motivi del ricorso presentato, ben nove, soffermandosi invece sulla ripartizione dello stesso e sulla suddivisione delle pagine rispetto alla ricostruzione dei fatti e delle ragioni di diritto sostenute.
Ricorso prolisso: la pronuncia in cassazione
Per i giudici di legittimità il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c, disposizione che – in relazione ai requisiti di contenuto del ricorso per cassazione – statuisce che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, che non dovrebbe essere né eccessivamente lunga né troppo breve.
La cassazione, a riguardo, richiama i propri precedenti in materia, ricordando tra l’altro come (sentenza n. 593 del 2013) il requisito della sommarietà sia volto a permettere alla corte di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.
Nel caso in esame, la Corte ricostruisce dettagliatamente la struttura del ricorso presentato, specificandone la quantità di pagine ed il loro contenuto.
In particolare, la sentenza specifica come: “da p. 2 a p. 15, viene analiticamente riportato quanto accaduto nel giudizio di primo grado; da p. 16 a p. 22 si riportano le conclusioni rassegnate dalle parti in quella fase processuale; da p. 22 a p. 27 si dà conto delle statuizioni adottate dal Tribunale di Biella; da p. 27 a p. 34 si riportano lo svolgimento del giudizio d’appello e le conclusioni ivi assegnate dalle parti; da p. 35 a p. 52 si riporta il contenuto della sentenza d’appello, qui impugnata; da p. 52 a p. 71 si espongono i motivi di impugnazione; da p. 71 a p. 72 si riportano, infine, le conclusioni”.
Ricorso prolisso: troppe 51 pagine per i gradi di merito
I giudici di legittimità, secondo i quali si è chiaramente in presenza di un caso di “eccesso di esposizione”, ricordano come diversi precedenti giurisprudenziali abbiano riguardato proprio la tecnica che viene definita della “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”. Tali stratagemmi consisterebbero nella semplice riproduzione e ripetizione (che può essere meccanica o informatica) di atti processuali e documenti dei gradi precedenti all’interno di un ricorso, mediante quindi un mero procedimento di copia-incolla.
In un iter processuale come quello che ha portato alla sentenza n. 18962/2017 e che, a detta della Cassazione, non può peraltro definirsi particolamente complesso, sono occorse ben 51 pagine per spiegare l’intero svolgimento dei giudizi di merito, violando pertanto il requisito della sommarietà. Tale modalità espositiva infatti, si legge nella pronuncia, avrebbe «reso particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere».
Chiara Pezza