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Rientra in Italia dopo espulsione, condannato straniero extracomunitario

Cassazione, Sez. I sentenza 16412/2017:integra il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero extracomunitario il quale, espulso col divieto di rientrare nel territorio dello Stato, senza speciale autorizzazione, per la durata di dieci anni […] trasgredisca facendo rientro in Italia, senza autorizzazione, prima che dalla esecuzione della espulsione sia decorso un periodo di cinque anni, pari al massimo del termine ordinario del divieto di rientro previsto dalla normativa vigente”

LA VICENDA

Espulso con provvedimento prefettizio in data 26/05/2009, rientrava illegalmente in Italia in assenza di apposita autorizzazione l’11/05/2013 trasgredendo l’ordine di allontanamento dal territorio italiano impostogli dalla prefettura. E’ questa la vicenda che vede come protagonista un uomo extracomunitario, beccato al suo rientro in Italia mentre viaggiava su un’autovettura. A seguito di un controllo dei Carabinieri era emerso infatti che quest’ultimo era già stato raggiunto da un decreto di espulsione il quale gli intimava il divieto di ingresso sul suolo italiano per 10 anni.

Il trasgressore, invece, rientrava in Italia entro 5 anni dal suo allontanamento coattivo.

Condannato dal Tribunale con rito abbreviato, l’imputato, a seguito di impugnazione, vedeva confermata la sentenza di primo grado dalla Corte di Appello, la quale riteneva pienamente integrato il reato di cui all’art. 13, co. 13 D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione).

Insoddisfatto dell’esito del giudizio di secondo grado, proponeva pertanto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione in quanto riteneva che la Corte di Appello fosse incorsa in evidente errore di diritto.

LA DIFESA: Secondo la tesi difensiva, poiché il decreto prefettizio era stato emesso sulla base di una legge successivamente modificata in senso più favorevole per lo straniero, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto tener conto dei nuovi termini consentiti dalla legge in materia di immigrazione, così come modificata dal D.L. 89/2011.

In particolare, veniva rilevato a riguardo che a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, che prevedeva l’operatività del divieto di reingresso per un periodo di 10 anni, le modifiche introdotte con il suddetto decreto legge riducono il periodo di allontanamento all’interno di un arco temporale compreso fra i 3 e i 5 anni.

Si chiedeva, in sostanza, l’applicazione dell’art. 2, 4 co. c.p., attese le condizioni legislative odierne più favorevoli al reo.

LE NORME

Art. 13 “Espulsioni amministrative” (D.Lgs. 286/1998 aggiornato con modificazioni)

Comma 13. “Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29“.

Comma 14 (primo periodo): “Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso“.

Alla luce delle norme appena riportate è chiaro dunque che il comma 14 dell’art. 13 dlgs 286/1998, così come modificato dal d.l. 89/2011 convertito in legge n. 129/2011, in attuazione della direttiva 2008/115/CE, prevede ad oggi la durata del provvedimento di espulsione di cui al comma 13 art. 13 compresa tra i 3 e i 5 anni. La normativa previgente, invece, ne prevedeva l’operatività per un periodo di 10 anni.

LA SENTENZA DELLA CORTE

Con sentenza n. 16412/2017 la I sez. penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Veniva infatti rilevato che la condotta di reingresso illegale  del cittadino extracomunitario espulso ha conservato, comunque, rilevanza penale nonostante l’intervento della direttiva comunitaria 2008/115/CE che ha imposto al legislatore italiano una diminuzione dei termini del divieto di reingresso attestandoli ad un massimo di 5 anni.

I giudici di legittimità hanno, in tal senso, ritenuto giuridicamente corretta la decisione della Corte d’Appello in ordine al caso in esame, dal momento che il decreto di espulsione, sebbene abbia subito limiti alla sua operatività per il maggior tempo originariamente previsto (10 anni), ha comunque mantenuto la propria legittimità in quanto emesso sulla base di una legge in vigore al tempo della sua emissione, non avendo, peraltro, le modifiche successive sopravvenute comportato la radicale invalidazione del provvedimento amministrativo.

Lo ius superveniens, infatti, – sostiene la Corte – “assume incidenza esclusivamente sugli effetti ancora in essere del provvedimento, cioè, in relazione alla durata del divieto (non ancora cessato), la quale deve essere contenuta ex lege entro il limite ordinario stabilito dalla direttiva e, ora, dalla novella che l’ha recepita […] di cinque anni”.

L’imputato, in specie, era rientrato in Italia ancor prima della scadenza dei 5 anni previsti dalla più recente normativa e “in tale minore limite di tempo dovevano ritenersi contenuti gli effetti del divieto di reingresso, stabilito alla stregua del provvedimento amministrativo trasgredito in relazione al maggior termine di 10 anni”.

Tale provvedimento, pertanto, deve ritenersi operante in tutte le sue parti ad eccezione della durata massima.

Concludeva, infine, la Suprema Corte affermando il seguendo principio di diritto:

integra il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero extracomunitario il quale, espulso col divieto di rientrare nel territorio dello Stato, senza speciale autorizzazione, per la durata di dieci anni, in base alla legge precedente la entrata in vigore dell’art. 11 par. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo [e dell’ad 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito da ultimo dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 9), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129], trasgredisca facendo rientro in Italia, senza autorizzazione,  prima che dalla esecuzione della espulsione sia decorso un periodo di cinque anni, pari al massimo del termine ordinario del divieto di rientro previsto dalla normativa vigente“.

Antonio Colantoni

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