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I rimborsi per pranzi “di rappresentanza” del sindaco: no al peculato

Va assolto dal reato di peculato il sindaco che autorizza, in buona fede, il pagamento in suo favore di ricevute e fatture relative a spese di rappresentanza che non rivestono in realtà tale finalità. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16529/2017.

Il fatto

La vicenda prendeva le mosse dalla condotta del sindaco di un paesino lombardo che aveva disposto in suo favore la liquidazione di somme di denaro per pranzi presso ristoranti ed esercizi pubblici cui egli aveva partecipato con amministratori locali e altri sindaci della zona o assieme a funzionari bancari per discutere questioni inerenti al comune. Imputato per peculato la questione veniva rimessa al vaglio della Suprema Corte.

Spese di rappresentanza: quali?

Gli Ermellini evidenziano in sentenza come, ai fini della configurabilità del reato di peculato, possono considerarsi “spese di rappresentanza” soltanto quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (Cass. Sez. 6 del 6/11/2012 n. 10135).
In altri termini, in tema di reato di peculato, posso essere qualificate “spese di rappresentanza” solo quelle che soddisfino un duplice ordine di requisiti: uno strutturale, l’altro funzionale, rappresentati, da un lato, dal fatto di corrispondere esse ad un fine istituzionale proprio dell’Ente che le sostiene e, dall’altro, di essere utili all’immagine esterna e pubblica dell’ Ente stesso in termini maggiore prestigio e di maggiore diffusione delle relative attività istituzionali.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, evidente come le spese effettuate dal sindaco non rientrassero nella nozione di “spese di rappresentanza” in quanto prive di entrambi i requisiti sopra individuati, di quello strutturale in quanto le occasioni conviviali a seguito delle quali le stesse erano state sostenute non rivestivano alcuna importanza pubblica locale trattandosi sostanzialmente di riunioni politiche estranee ai fini istituzionali dell’ Ente comunale, di quello funzionale dato che, conseguentemente, le spese stesse non erano relative ad eventi che avessero in qualche modo rappresentato un incremento, in termini di maggiore risonanza anche mediatica, del prestigio e della complessiva immagine del Comune.

Assolto!

La Corte ha ritenuto di dover assolvere il sindaco, per carenza dell’elemento soggettivo, nonostante le spese liquidate non rientrassero in quelle “di rappresenza”.
Gli Ermellini evidenziano, infatti, come il dolo del reato di peculato resta caratterizzato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, atteggiandosi quindi sotto la specie del dolo generico che richiede la certa consapevolezza della altruità del denaro e, in questo specifico, caso della natura pubblica dello stesso; è noto inoltre che in tema di peculato, l’errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico (Cass. Sez. 6 del 10/3/2016 n. 13038).
Nel caso di specie, la Corte, in considerazione delle concrete circostanze in cui le spese erano state sostenute e per i fini che le avevano caratterizzate, ha ritenuto di configurare in capo al sindaco un errore di fatto ex art. 47, primo comma cod. pen., capace di escludere, a livello di elemento soggettivo del reato, il momento rappresentativo del dolo e cioè la certa consapevolezza, per un verso, della natura delle spese sostenute dallo stesso come sicuramente non “di rappresentanza” e, per l’altro e conseguentemente, della appartenenza del denaro oggetto di appropriazione alla pubblica amministrazione. La Suprema Corte di Cassazione ha dunque assolto l’uomo, disponendo all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Domenica Maria Formica

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