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Rimborso ritardo aereo: il passeggero deve mostrare solo il biglietto

La Suprema Corte con la sentenza numero 1584 del 2018 si è espressa sul ritardo aereo e la richiesta del risarcimento. La Corte di Cassazione ha sentenziato che nel caso di ritardo aereo il passeggero è tenuto a mostrare il biglietto del volo e sostenere ciò che è accaduto, ma non è suo compito provare il ritardo che spetta invece alla compagnia aerea.

Il caso di ritardo aereo oggetto di analisi della Corte di Cassazione

Il signor S.A. nel 2009 aveva viaggiato su un aereo di una nota compagnia europea. A causa di un ritardo di 4 ore S.A. aveva perso il successivo aereo che aveva prenotato e che gli avrebbe permesso di arrivare a destinazione. Per il soggetto questo è ha creato un danno si è quindi rivolto al giudice di pace di Roma chiedendo che la compagnia pagasse 400 euro.

La domanda fu rigettata. S.A. si rivolse al giudice di appello che sosteneva che “è vero che […] la Convenzione di Montreal e atre norme fanno gravare sul vettore aereo la prova liberatoria […]. La presunzione di colpa del vettore presuppone che sia stato dimostrato il ritardo. In assenza di ritardo non si presume alcune responsabilità […] È dunque certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo. Ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest’ultimo a dovere fornire la prova liberatoria.” S.A. decise, quindi, di ricorre in cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte

Secondo la Cassazione il ricorso è fondato in quanto il passeggero deve mostrare il biglietto aereo, ma spetta alla compagnia convenuta in giudizio dimostrare l’adempimento. Come sottolineato nella sentenza “Mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo –che opera in un regime di controllo e di verifica, da parte delle autorità portuali, del tracciato aereo di ogni volo- ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato. […] L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore operativo.”

La decisione del Tribunale di Roma è cassata. In sintesi, il passeggero non deve dimostrare il ritardo, ma allegare solamente il biglietto che attesta la fonte del suo diritto e sostenere il fatto ossia il ritardo. Spetta alla compagnia aerea dimostrare che questo ritardo non c’è stato oppure che c’è stato ma rientra nelle soglie stabilite dal Regolamento CE, oppure che c’è stato e che non dipende dalla compagnia, ma da cause di forza maggiore.

Maria Rita Corda

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