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Rimborso spese estetiche straordinarie per la figlia? Sì, se necessarie

Le spese estetiche straordinarie per i figli vanno divise tra i genitori separati se sono necessarie a eliminare un forte disagio. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5490 del 7 marzo 2018. Ecco la vicenda.

Spese estetiche straordinarie: inutili o necessarie

La Suprema Corte ha analizzato la vicenda di una coppia di ex conviventi dalla cui unione è nata una figlia. Quest’ultima, affidata alla madre, aveva effettuato una serie di trattamenti estetici straordinari per eliminare una visibile peluria che aveva nel viso, che era causa di imbarazzo. La madre, che aveva pagato i trattamenti, aveva chiesto all’ex compagno il rimborso di una parte delle spese. Lui non è d’accordo e inizia un iter legale. Nel 2015 la Corte d’appello di Torino stabilisce che l’uomo deve versare 5.145,98 euro alla ex convivente più il pagamento delle spese legali. Decide, quindi, di proporre ricorso.

Spese estetiche straordinarie: i motivi di ricorso e la decisione della Corte

Nel primo motivo di ricorso in cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 898 del 1970, 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 cod. proc. Civ., il padre sostiene che non aveva mai stabilito con l’ex compagna quella spesa straordinaria. Il motivo è infondato in quanto sono straordinarie e per il “maggiore interesse” per la figlia, di conseguenza il genitore non affidatario è obbligato a rimborsare una parte della spesa.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 898 del 1970, 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 cod. proc. Civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del cod. proc. Civ. In questo caso il ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Torino abbia stabilito la spesa straordinaria senza avere nessuna prescrizione medica che ne avvallasse la necessità.

La Corte ritiene il motivo infondato. I trattamenti estetici erano necessari per rimuovere la peluria presente nel viso della ragazza in quanto fonte di imbarazzo e disagio poiché anomali nel viso di un soggetto femminile.

Per cui il padre deve rimborsare l’ex convivente, il ricorso è quindi rigettato.

Maria Rita Corda

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