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Risarcimento non dovuto dal padre se l’assenza dipende dall’ostruzionismo della madre

Il  risarcimento del danno  a carico del padre nei confronti del figlio minore ex art 709 ter c.2 n.2 cpc non è da questi dovuto se la sua assenza è dipesa dall’ ostruzionismo della madre (Cassazione civile, ord. 14050/2017).

I giudici della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla signora S.M., hanno confermato la decisione già assunta in fase di reclamo dalla Corte d’Appello di Venezia : il padre non è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del figlio ex art 709 ter c.2n.2 cc in caso di assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Risarcimento nei confronti del figlio: i fatti

Il Tribunale di primo grado obbligava il signor S.V. al risarcimento del danno nei confronti del figlio ex art 709 ter c2 n2 cpc stante il disinteresse che questi negli anni aveva manifestato nei confronti del minore. Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo la madre. Quest’ultima riteneva che il risarcimento riconosciuto dal primo giudice fosse davvero irrisorio in considerazione dell’atteggiamento di incuranza che negli anni il padre aveva mostrato nei confronti del figlio. La Corte d’Appello di Venezia con decreto del 24 Novembre 2015 però, revocava il provvedimento di risarcimento del danno. Quest’ultima  riteneva infatti che nel caso sottoposto al suo esame non vi fossero tutti i presupposti tipici del rimedio risarcitorio in questione. La signora S.M. proponeva quindi ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la falsa applicazione dell’art 709 ter c2 n2 cpc. . Con ordinanza n. 14050 del 16 Maggio 2017 la Corte di Cassazione Sesta Sezione civile dichiarava inammissibile il ricorso. Il padre non è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del figlio.

Risarcimento nei confronti del figlio: la norma

Con la legge 8 Febbraio 2006 n.54, la cosiddetta Legge sull’affido condiviso, il Legislatore ha introdotto l’art. 709 ter cpc rubricato “Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”. La predetta norma si inserisce all’interno del Capo che il codice di procedura civile dedica alla separazione personale dei coniugi. Il Legislatore ha  innanzitutto posto al centro del sistema la regola dell’affidamento condiviso della prole . Il diritto alla bigenitorialità non può subire alcuna modifica in caso di separazione dei genitori. Lo stesso Legislatore è altresì intervenuto per  porre un limite e scongiurare tutte le gravi inadempienze in grado di recare pregiudizio ai minori. L’ art 709 ter cpc è una norma innovativa. Il giudice può infatti, nel corso del giudizio di separazione, sia modificare i provvedimenti già adottati che disporre il risarcimento del danno nel caso di gravi inadempienze. Il comma 2, ai nn. 2 e 3 prevede infatti la possibilità che il giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti o del minore (comma2) o nei confronti dell’altro genitore quando ve ne siano motivi fondati. (il giudice può anche decidere di disporre congiuntamente il predetto risarcimento).

Risarcimento nei confronti del figlio: la decisione

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia. Ad avviso dei giudici della Cassazione infatti, il secondo giudice non era incorso in falsa applicazione dell’art 709 ter c2 n.2 cpc, come invece lamentava parte ricorrente. La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità del padre per mancata prova degli elementi su cui venivano fondate le pretese risarcitorie della madre. Ed invero, non era stato possibile comprendere se la mancata presenza della figura paterna nella fase di crescita del figlio fosse da ricondurre ad una disaffezione volontaria da parte del padre o se invece fosse da ricollegare al comportamento ostruzionistico della madre. La Corte d’Appello aveva altresì chiarito che il rimedio risarcitorio ex art 709 ter c 2 n 2 cpc ha duplice natura : è un mezzo di coazione e di reintegrazione. Il risarcimento del danno gravante sul genitore nei confronti del minore serve dunque sia a limitare la proliferazione di illeciti che a reintegrare i pregiudizi già eventualmente subiti. Nel caso in esame dunque, il provvedimento di risarcimento del danno veniva revocato. Il padre non dovrà pertanto risarcire il danno al figlio.

Giusy La Bianca

 

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