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Riscaldamento in condominio: con i contabilizzatori i condòmini pagano il consumo registrato

Il riparto delle spese di riscaldamento in condominio è, da sempre un tema, è il caso di dirlo, “caldo”. Nei condomìni in cui vi sono i contabilizzatori di calore, la ripartizione delle spese di riscaldamento va fatta, come stabilito dalla legge, in base al consumo effettivamente registrato. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza 6128 del 09 marzo 2017.

Riscaldamento in condominio: il caso

I ricorrenti, in primo grado, avevano impugnato la delibera assembleare relativa al riparto delle spese di riscaldamento  sulla base di consumi, solo in minima parte, presunti. Il Tribunale aveva evidenziato che gli attori non avevano avuto nulla da eccepire sul criterio utilizzato nel condominio nell’ultimo decennio: 30% delle spese in base ai millesimi e il 70% calcolato sui consumi. A parere dei ricorrenti erano anche sbagliati i dati di consumo ricavati dai “contacalorie” installati negli appartamenti.

I giudici di primo grado avevano quindi rigettato l’impugnazione della delibera assembleare. La Corte d’Appello, investita della questione, aveva dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., da qui il ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale.

I motivi di riscorso riguardano la presunta violazione, da parte dei giudici di primo grado, degli  artt. 1123, 1130 e 1137 del Codice Civile. Il Tribunale infatti aveva  respinto la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare nullo un rendiconto che ripartiva le spese in base a consumi presunti e comunque errati, invece di suddividerle secondo il metodo usato nei precedenti esercizi.

Un’altro motivo riguarda la mancata ammissione di un’”indagine” per dimostrare il cattivo funzionamento dei contabilizzatori.

Nulle le delibere che violano la legge o il regolamento condominiale

In via di principio la Cassazione specifica che sono  nulle per impossibilità dell’oggetto, e perciò  impugnabili oltre il termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., tutte le «deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale».

Detto questo però la Suprema corte ricorda che, se nelle case sono stati predisposti i contabilizzatori, il riparto degli oneri va fatto secondo quanto prevede la legge, in particolare l’ articolo 26 commi 5 e 6 della legge 10/1991 come modificato dalla legge 220/2012, in base al consumo effettivamente registrato.

Riscaldamento condominiale: termovalvole e contabilizzatori

L’ordinanza della Cassazione si rivela molto interessante anche alla luce degli obblighi che gravano sui condomini che hanno un impianto di riscaldamento centralizzato.

L’Unione Europea, da sempre attenta alle problematiche ambientali, ha emanato una serie di provvedimenti, stabilendo così un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica. Le misure per implementare l’efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni dei gas serra, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività delle economie europee.

In materia di efficienza energetica, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea 2012/27/UE  con il D.lgs 102/2014, successivamente modificato dal D.lgs. 141/2016. Esso contiene contiene una serie di misure volte a ottenere un sensibile risparmio energetico nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

La normativa prevede, in particolare in caso di presenza di impianti centralizzati, l’obbligo dell’installazione negli immobili condominiali di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali. In caso di mancato adeguamento, sono previste una serie di saznioni pecuniare che vanno da 500 € a 2.500 € per unità immobiliare. Il termine ultimo per l’adeguamento è stato di recente prorogato a giugno 2017.

Riscaldamento condominiale: come dividere le spese?

Il riparto degli oneri di riscaldamento, precisa la Cassazione, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato, secondo quanto stabilito dall’art. 26, commi 5° e 6°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dalla legge n. 220 del 2012.

Nel caso esaminato non risultava che l’assemble avesse modificato i criteri di riparto stabiliti dalla legge o comunque, approvati in via convenzionale da tutti i condomini. Pertanto non si può configurare alcuna nullità.

La Cassazione ha altresì evidenziato che i consumi presunti riguardavano altri tre condòmini e non i ricorrenti. Il condomino «il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale». Questo un altro importante principio in materia di impugnazione delle delibere assembleari condominiali che si ricava dalla sentenza in commento.

Maria Rosaria Pensabene

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