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RISERVA DI CODICE IN MATERIA PENALE: DAL 6 APRILE IN VIGORE IL DECRETO ATTUATIVO

 

Il 22 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

La delega al Governo con la legge n. 131/2017

Come è noto, la legge di riforma “Orlando” ha attribuito al Governo, lo scorso 23 giugno, il compito di attuare, sia pure in via tendenziale, il principio della riserva di codice, consistente ne “l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”, al fine di consentire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, di conseguenza, “l’effettività della funzione rieducativa della pena”.

Riserva di codice: cosa è

La riserva di codice, introdotta con l’art. 3-bis (dall’art. 1 del D. Lgs. 21/2018), pertanto, impone che l’inserimento di una qualunque fattispecie incriminatrice possa avvenire solo nel codice penale attraverso una sua modifica oppure in leggi che disciplinano in modo organico una certa materia (come avviene, ad esempio, nei testi unici o in leggi che tutelano specificamente determinati beni).
In particolare, proprio con riguardo a quest’ultimo punto, vi è da evidenziare che la scelta di derogare in alcuni casi la riserva di codice e, quindi, di non “importare” le disposizioni da leggi speciali è giustificata laddove un testo di legge, seppur a tutela di quei particolari beni individuati dalla legge delega, sia già comunque organico.
La finalità del legislatore è, quindi, in generale, di preservare, da un lato, la centralità del codice e, dall’altro, di permettere una migliore conoscibilità e comprensione della legge penale.
Si riserva, quindi, al codice penale un ruolo fondamentale, riponendolo al centro del sistema incriminatorio, al fine di evitare la “proliferazione della legislazione penale” e quindi, creare confusione e dispersione.
Potrebbe apparire problematico o, quantomeno discutibile, tuttavia, l’inserimento della norma che prevede il principio della riserva di codice all’interno dello stesso codice penale, anzichè nell’impianto costituzionale.
Nondimeno, come evidenziato anche in sede di Relazione di accompagnamento allo schema del decreto in esame, essendo “inserita nella parte generale del codice penale, si eleva a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto”.

Il decreto: modifiche e inserimenti

Se, come visto, l’art. 1 del D. Lgs. 21/2018, prevede l’introduzione del principio della riserva di codice, gli articoli dal 2 al 6, invece, si occupano di trasporre, nel codice, fattispecie penali che provengono da varie leggi speciali:
– in materia di tutela della persona, compresi i delitti contro la maternità e l’eguaglianza (Sequestro di persona a scopo di coazione, art. 289-bis; Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, art. 570-bis; Interruzione colposa di gravidanza, art. 593-bis; Interruzione di gravidanza non consensuale, art. 593-ter; Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, art. 604-bis);
– in materia di tutela ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 452-quaterdecies);
– in materia di tutela del sistema finanziario (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, art. 493; Trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis);
– in materia di associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo (si inseriscono norme relative alle circostanze aggravanti; in particolare, la Circostanza aggravante del reato transazionale, art. 61-bis, che opera tutte le volte in cui un certo reato, punito con la pena superiore a 4 anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più Paesi);
– in materia di confisca (Confisca in casi particolari, art. 240-bis; Esecuzione della confisca in casi particolari, art 183-ter).
L’art. 7 elenca, invece, tutte le abrogazioni delle norme oggi inserite nel codice.
Infine, l’art. 8, dispone che dall’entrata in vigore del decreto i richiami alle disposizioni oggi abrogate si intendono riferiti alle nuove norme inserite nel codice (come si ricava dalla tabella A allegata allo stesso).

Clicca qui per leggere il testo del Decreto
Per ulteriori approfondimenti sulla Riforma Orlando e sulla riserva di codice: Piras, L., La nuova riforma del sistema penale. Modifiche al codice penale di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, Nuova Giuridica, 2017.

Laura Piras

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