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Risoluzione per carenze nell’esecuzione di un contratto: il Tar si pronuncia

Il novellato codice dei contratti detta, finalmente, le linee guida per una corretta esclusione delle ditte inadempienti.

Il D. Lgs. 50/2016 ha introdotto una ventata di novità nell’ambito degli appalti. Il riformato codice dei contratti, se da un lato introduce delle importanti originalità in tema di aggiudicazione ed esecuzione di contratti di appalto, dall’altro punisce l’inaffidabilità delle ditte assegnatarie di servizi. Il verificarsi di tale circostanza, è disciplinata proprio dall’articolo 80, comma 5, lett. c) di predetto decreto. In particolare, la norma in parola prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto l’operatore economico che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Rientrano nel concetto di integrità e affidabilità, le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata e/o confermata in giudizio.

Il caso esaminato dal Tribunale Amministrativo di Lecce

Trib reg amm (2)-3-5

Non è passato troppo tempo affinché i tribunali amministrativi si pronunciassero in merito. Il principio suesposto è racchiuso nella recentissima sentenza n. 1935/2016 resa dalla terza sezione del Tar Puglia, Lecce. La società ricorrente, nel caso di specie, vedeva escludersi da un appalto di servizi per una presunta violazione dell’articolo 80, comma 5, lett. c). La stazione appaltante provvedeva all’esclusione della ditta ricorrente, sulla scorta di una risoluzione contrattuale di un precedente contratto di servizi sottoscritto presso un’altra amministrazione. La risoluzione contrattuale in parola era dovuta a ripetute e gravi violazioni contrattuali nel corso della gestione del servizio di igiene urbana. Tuttavia, tutto era ancora sub judice. La società esclusa, infatti, aveva impugnato il provvedimento di risoluzione dinanzi al tribunale competente e il giudizio era ancora in corso. Ragion per cui, il tribunale amministrativo pugliese, ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla p.a., la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora sub judice.

La pronuncia in parola, quindi, rientra tra i primi casi in cui un tribunale amministrativo fa chiarezza sulle norme del nuovo codice degli appalti: chiarezza che, si spera, non venga stravolta da diversi orientamenti dei plurimi tribunali amministrativi.

Giacomo Donnarumma

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