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Rito abbreviato, il legittimo impedimento del difensore determina il rinvio dell’udienza

Il diritto di difesa è un diritto costituzionalmente garantito, che non può essere compresso o limitato a prescindere da quale sia il rito processuale adottato. Così, il diritto del difensore dell’imputato a presenziare all’udienza è una componente essenziale del diritto di difesa e da ciò ne deve conseguire l’applicabilità della disciplina processuale sul legittimo impedimento, anche all’udienza camerale del rito abbreviato.

La Corte di Cassazione penale, con una delle primissime pronunce del 2017, la sentenza n. 8 del 2 gennaio 2017, ha affermato questo importante principio così da estendere l’applicabilità dell’art. 420-ter sul legittimo impedimento del difensore anche al rito abbreviato.

Rito abbreviato, il legittimo impedimento del difensore

Nel caso concreto, l’unico difensore di fiducia dell’imputato chiedeva alla Corte d’Appello di Venezia il rinvio ad altra data dell’udienza camerale del rito abbreviato d’appello. Sussisteva infatti un legittimo impedimento rilevante ex art. 420-ter comma 5; il difensore infatti era stato impegnato nella data d’udienza in altri procedimenti penali e non aveva avuto la possibilità di nominare sostituti processuali, non avendo collaboratori di studio abilitati a presenziare innanzi alla Corte d’Appello, anche in considerazione delle tempistiche, avendo ricevuto l’incarico solo tre giorni prima dell’udienza.

La Corte d’Appello, tuttavia, riteneva facoltativa la presenza del difensore in udienza e non differiva la stessa, disponendosi di procedersi oltre; ciò in considerazione del tipo di rito con cui si svolgeva il procedimento penale, ovvero il giudizio abbreviato d’appello. La Corte affermava che la richiesta di differimento non potesse trovare accoglimento perché la forma dell’udienza propria del rito abbreviato non prevede, per ragioni di speditezza e di concentrazione, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore, con la conseguenza che l’eventuale impedimento di quest’ultimo non costituisce motivo di rinvio, salvo il caso in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

La Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso, afferma che anche nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore prontamente comunicato.

Con questa pronuncia si supera il precedente orientamento giurisprudenziale che escludeva l’applicabilità all’udienza camerale del giudizio abbreviato dell’art. 420-ter comma 5 c.p.c. Secondo tale posizione, era sufficiente ai fini del diritto di difesa la notifica al difensore dell’avviso di fissazione d’udienza, mentre il legittimo impedimento idoneo a giustificare il rinvio di udienza sarebbe stato solo quello relativo all’imputato che avesse manifestato la volontà di presenziare all’udienza.

Secondo la Corte, invece, l’art. 420-ter si dovrebbe applicare per identità di ratio anche al giudizio abbreviato, stante la necessaria presenza del difensore dell’imputato. La scelta del difensore di comparire all’udienza camerale del rito abbreviato non può essere vanificata da eventi di forza maggiore o comunque del tutto imprevedibili e/o involontari che ne impediscono la partecipazione, come quelli idonei a costituire legittimo impedimento.

Infatti, la compressione del diritto di difesa che verrebbe a determinarsi in questo caso, non appare giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell’imputato, ineludibili quale che sia il modulo processuale adottato. E anzi, la Corte sottolinea che le esigenze del contraddittorio sono addirittura maggiori nel rito abbreviato, che, sia in primo grado che in appello, attribuisce al giudice la piena cognizione del merito dell’accusa, con la conseguente necessità di esaminare approfonditamente e di sottoporre ad un adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, ogni risultanza acquisita.

Da ciò ne consegue che, se il difensore non compare rappresentando e documentando tempestivamente il proprio legittimo impedimento a comparire e chiedendo un differimento dell’udienza, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’esistenza o meno del legittimo impedimento ed eventualmente dovrà provvedere al rinvio dell’udienza.

Legittimo impedimento, l’impegno in altri processi penali

Affermato il principio per cui il legittimo impedimento del difensore è rilevante ai fini del rinvio d’udienza anche nel rito abbreviato, si tratta di stabilire se l’impegno del difensore dell’imputato in altri procedimenti penali sia  evento idoneo a costituire legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter comma 5.

Anche a tele interrogativo la Corte ha dato risposta affermativa, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, per cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5 c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento tempestivamente, non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Martina Scarabotta

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