Roma, 27 apr. – Il centro di Roma continuerà ad essere, almeno fino al sei dicembre, il regno di centurioni e risciò. A deciderlo è ancora una volta il Tar del Lazio, che, pronunciandosi sul ricorso proposto da alcune associazioni, ha sospeso l’ordinanza n. 121 dell’1 dicembre 2016 con cui il sindaco di Roma ha vietato le attività di trasporto «pubblico od individuale di persone con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico» ed ha proibito l’esercizio di «qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro».
Le ragioni alla base delle due ordinanze sono sostanzialmente le stesse. In prima battuta, il Tar sottolinea la circostanza che «nel caso di specie, venuto meno il peculiare contesto rappresentato dall’anno giubilare, nessuno degli elementi addotti dall’amministrazione appare tale da configurare in una vera e propria “emergenza”, non altrimenti fronteggiabile». Le ordinanze «contingibili ed urgenti», ricordano infatti i giudici amministrativi, «rappresentano il rimedio approntato dall’ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste» e le «deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se “temporalmente delimitate”».
Inoltre, il Tribunale amministrativo ha puntualizzato che l’amministrazione capitolina avrebbe avuto il dovere di adottare una disciplina in materia, mentre, «dall’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso come l’iter di approvazione di siffatta regolamentazione, non sia stato nemmeno avviato».
L’udienza di merito è fissata per il 6 di dicembre.