Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il termine per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia nonché delle cartelle relative ai contributi previdenziali Inps e di quelle emesse da altri agenti di riscossione anche territoriali: il termine è passato dal 31 marzo, quale originariamente previsto, al 21 aprile 2017. Sino a questa data, quindi, i contribuenti a cui sia stata notificata una cartella esattoriale tra il 2000 e il 2016 potranno presentare una richiesta di rottamazione dei ruoli per accedere ad uno sconto.
Il modulo per richiedere lo sconto sulle cartelle ed indicare le rate di pagamento va presentato dal contribuente agli uffici di riscossione, anche in via telematica, entro il 21 aprile 2017 per ottenere una risposta dall’ente entro il 15 giugno 2017.
Rottamazione cartelle Equitalia e Inps: se il contribuente ha un giudizio in corso?
Il problema che la procedura di rottamazione dei ruoli ha posto e che è passata all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda la sorte dei contribuenti che abbiano intrapreso un giudizio contro una cartella da rottamare.
La legge prevede che se la cartella da rottamare è oggetto di un contenzioso giudiziale, nel modulo di richiesta va dichiarato espressamente di rinunciare al giudizio. Quindi, per accedere alla procedura di rottamazione e ai relativi sconti, occorre abbandonare ogni causa intrapresa contro l’ente di riscossione relativamente al ruolo da rottamare.
E vi è di più: per accedere alla rottamazione, il contribuente non solo deve rinunciare alla causa intrapresa ma deve altresì accettare il rischio di poter essere condannato alle spese di tale causa. A dirlo è stata proprio la Cassazione con l’ordinanza n. 8377 del 31 marzo 2017 con cui si afferma che il contribuente che rinuncia al ricorso per ottenere la rottamazione dei ruoli può essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Infatti, la Corte ha ritenuto che qualora vi sia soccombenza virtuale, ci può essere condanna alle spese nonostante l’adesione alla rottamazione dei ruoli. Quindi, la Corte è chiamata a compiere una valutazione: se non vi fosse stata adesione alla procedura di rottamazione e al causa fosse proseguita, che esito avrebbe avuto? Se da tale giudizio ipotetico risultasse una soccombenza virtuale, ovvero che il contribuente sarebbe risultato soccombente in giudizio, egli sarebbe comunque condannato al pagamento delle spese di lite relative al giudizio estinto per rinuncia.
Si tratta di una pronuncia destinata a creare non pochi problemi in quanto ciò implica che tutte le cause estinte per rinuncia a seguito di adesione alla rottamazione debbano comunque essere esaminate dal giudice al fine di valutare la soccombenza virtuale ai fini di una eventuale condanna alle spese di lite per il contribuente che, per ottenere lo sconto sulla cartella, ha rinunciato alla causa facendola estinguere.
Il contribuente che abbia impugnato una cartella Equitalia o Inps si trova dunque di fronte ad un duplice interrogativo: dovrà scegliere se proseguire la causa confidando nell’accoglimento del ricorso oppure rinunciarvi facendola estinguere per ottenere la rottamazione e lo sconto e dovrà decidere se correre il rischio di essere comunque condannato alle spese di un giudizio che ha deciso di abbandonare.
Martina Scarabotta