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Rottamazione delle cartelle, quando è possibile chiedere un rinvio?

Rottamazione delle cartelle. Chi può accedere al beneficio fiscale?

L’Agenzia delle Entrate, nel tentativo di recuperare i tributi dei contribuenti debitori, ha messo a disposizione un’interessante agevolazione fiscale. Si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali che consente di pagare l’importo dovuto senza interessi di mora. Un beneficio che consente al cittadino di risparmiare anche fino al 50% e all’erario di recuperare il credito.

rottamazione cartelle esattoriali

Questa agevolazione, alla quale si può accedere fino al 21 aprile, però, ha delle limitazioni legate anche al momento in cui è stata emessa la cartella esattoriale.

La corte di Cassazione, nella sentenza n. 5951 dell’8 marzo 2017 ha rigettato la richiesta di rinvio di un cittadino. La motivazione che è stata indicata è di carattere temporale. Il giudizio in oggetto, riguardante un avviso di accertamento non esecutivo, era stato emesso prima del 1 ottobre 2011.

Il ricorso in aula blocca la richiesta di rottamazione della cartella?

Sono numerose le domande che ancora sollevano i contribuenti soprattutto quando non c’è una chiara intenzione a pagare l’intera somma. Talvolta, proprio come è stato sollevato durante la causa in questione, il cittadino è disposto a pagare solo una parte della cartella. Cosa succede, infatti, se si porta in Tribunale l’Agenzia delle Entrate contestando solo una parte della somma richiesta dal fisco?

I giudici della Cassazione, nell’ambito della causa sopra citata, hanno rigettato la richiesta di rinvio e obbligato il cittadino a pagare. Questo principio va applicato per tutte le cartelle emesse prima del 1.10.2011 e, dunque, legato a un avviso di accertamento non esecutivo. Il provvedimento, infatti, <<non era interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata, dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, comprensivi delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi (art. 6 comma 3 ter della legge l. 12.2016 n.225)>>.

Contenzioso in atto: bisogna pagare o aspettare?

Differente, invece, è il caso di chi ha ricevuto la cartella dopo l’entrata in vigore dell’agevolazione. Il contribuente ha a sua disposizione due alternative:

  • se ha deciso di presentare ricorso potrà presentare contestualmente la richiesta di rottamazione della cartella;
  • se ha una causa in corso potrà pagare solo un terzo della maggiore imposta. In caso di vittoria in aula riceverà il rimborso di quanto versato in precedenza.

Marcella Sardo

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