Rumori in condominio: vietato l’asilo nido gestito da una cooperativa
La realtà condominiale offre sempre occasioni di conflittualità legate alla propagazioni di rumori ed odori. In particolare, con riferimento a suoni e rumori potenzialmente fastidiosi, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24958/2016 ha dato un importante contributo interpretativo. Nella specie, il regolamento condominiale proibiva espressamente che nelle unità abitative del condominio potessero svolgersi attività rumorose o comunque lesive del diritto degli altri abitanti alla quiete ed alla tranquillità. Il regolamento condominiale, si ricordi, ha valore contrattuale e come tale vincola all’osservanza tutti i condomini, purché sia approvato secondo le modalità e con le maggioranze prescritte dal Codice Civile.
Il caso della cooperativa che gestisca un asilo nido in condominio
Nella specie, una cooperativa gestiva, all’interno di uno dei locali del condominio, un asilo nido. Sostiene in giudizio il titolare che tale attività non può e non deve ritenersi dannosa per la quiete. In realtà, la Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta nel corso del processo aveva accertato che la relativa rumorosità eccedeva la soglia di tollerabilità. Anche un asilo nido, se il condominio prevede un limite al fastidio sonoro, può quindi legittimamente considerarsi tra le attività precluse. La Corte smentisce anche le argomentazioni relative ad una presunta funzione sociale offerta dall’asilo nido: le clausole del regolamento condominiale spiegano in ogni caso la loro efficacia vincolante. E a nulla rileva il fatto che soltanto due su ventisei dei condomini avessero effettivamente lamentato una turbativa dallo svolgersi dell’attività, essendo più che sufficiente la contrarietà al dettato del regolamento.
Davide Gambetta