In caso di contestazioni al dipendente, si applica la sanzione disciplinare in base alla normativa in vigore nel momento del perfezionamento della sanzione.
La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione dell’applicazione della legge nel tempo, in relazione ad un licenziamento comminato ad un lavoratore e impugnato dallo stesso.
La sanzione disciplinare nel caso in esame
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento, comminato a causa di una serie di mancanze, ritenendolo illegittimo. La Corte territoriale ha così confermato l’illegittimità, disponendo la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento di un’indennità.
Sanzione disciplinare: controversia sulla normativa applicabile nel tempo
La società ha impugnato tale provvedimento sino a chiederne la cassazione, insistendo, in particolare, sul fatto che, per le mancanze commesse dal lavoratore, fosse effettivamente operante la sanzione del licenziamento.
Ebbene, nel contratto collettivo di settore applicabile a questa fattispecie era prevista la sanzione espulsiva del lavoratore che avesse commesso quel tipo di irregolarità, mentre, nel regolamento aziendale, si prevedeva la possibilità di irrogare sanzioni di tipo solo conservativo.
Il punto di svolta della vicenda sta nel fatto, sostenuto dal datore di lavoro, che, al momento del fatto contestato non era ancora in vigore il regolamento aziendale, e, pertanto, a causa di tali mancanze era stato correttamente disposto il licenziamento previsto dal contratto collettivo.
La difesa del lavoratore, dal canto suo, sosteneva invece che andasse applicata la normativa vigente al momento della sanzione, ossia il regolamento aziendale (peraltro più favorevole al lavoratore stesso).
Sanzione disciplinare nel tempo: soluzione dei Giudici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4120 del 2017, ha deciso per la correttezza dell’applicazione del regolamento vigente al momento del licenziamento, senza che ciò possa in alcun modo porre una questione di applicazione retroattiva della norma, in quanto le disposizioni non vengono applicate retroattivamente ma viene semplicemente applicata la normativa in vigore al momento dell’irrogazione della sanzione.
Pertanto, per scoprire quale sia il regime sanzionatorio applicabile, “occorre far riferimento al momento di perfezionamento della fattispecie del licenziamento”, anche se la condotta sanzionabile è stata posta in essere in epoca anteriore all’entrata in vigore di tale regime normativo.
A tale conclusione la Corte giunge pur tenendo conto del principio di irretroattività sancito dall’art. 25 Cost., sostenendo che la sanzione disciplinare non può equipararsi ad una pena in senso stretto, in quanto non si inserisce in un rapporto di soggezione al potere pubblico.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad applicare la normativa in vigore al tempo in cui intende comminare la sanzione, indipendentemente dal momento in cui il dipendente ha effettivamente commesso le infrazioni disciplinari.
Erica Vianini