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Chi sbaglia paga: anche se a sbagliare è il Pubblico Ministero

In un sistema giudiziario intasato di cause e processi, civili e penali, non è impossibile che anche un magistrato, organo per eccellenza chiamato a garantire l’applicazione della legge, possa sbagliare. Pochi problemi nel caso di errori materiali commessi dai magistrati nelle sentenze o ordinanze civile, soggette alla procedura di correzione, ma le conseguenze possono essere drammatiche se l’errore è commesso in sede penale, dal giudice o dal Pubblico Ministero, con illegittime restrizioni della libertà personale dell’imputato.

E’ quanto accaduto nella recente vicenda che ha coinvolto un sostituto Procuratore in servizio presso la Procura del Tribunale di Torino, incolpato degli illeciti disciplinari previsti dal D.lgs. n. 109 del 2006 recante la “disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati“, in quanto, omettendo di accertare il decorso del termine di durata massima della misura cautelare degli arresti domiciliari di un imputato, ha violato i doveri di correttezza e diligenza ed ha, per grave ed inescusabile violazione di legge, arrecato un ingiusto danno all’imputato.

Il PM è stato incolpato per non aver emesso tempestivamente il provvedimento di cessazione della misura cautelare alla scadenza del termine di durata massima degli arresti domiciliari, e sulla vicenda è stato giudicato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il CSM ha ritenuto l’errore del Procuratore non scusabile ed ha escluso la scarsa rilevanza del fatto visto che l’indagato è rimasto illegittimamente privato della libertà personale con un ritardo di oltre tre mesi.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 7303 del 22 marzo 2017, ha rigettato il ricorso del sostituto Procuratore riconoscendo la colpa grave per il pubblico ministero che omette di chiedere la revoca della misura cautelare ed ha ravvisato in siffatta negligenza un duplice illecito sanzionabile e quindi un concorso formale di illeciti disciplinari.

Il primo è l’illecito ex art. 2 lettera a) del Dlgs 109/2006 che sanziona il magistrato che violando i doveri di diligenza arreca un danno ingiusto ad una parte. Qui è infatti evidente che la negligenza del PM che non ha chiesto la cessazione degli arresti domiciliari ha causato un grave danno per l’imputato, ledendo il suo diritto alla libertà personale ex art. 13 Cost. di cui è stato illegittimamente privato per oltre 90 giorni.

Il secondo è l’illecito ex art. 2 lett. g) del Dlgs 109/2006 che sanziona il magistrato che commette una grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile. La Corte ha ritenuto che l’inosservanza dei termini di legge per la misura cautelare sia qualificabile come violazione grave e che l’errore sia stato non scusabile.

Chi sbaglia paga dunque…e se a sbagliare è un magistrato, nella specie un Pubblico Ministero, le conseguenze disciplinari possono essere notevolmente gravi, fino a determinarne la sospensione o addirittura la rimozione dalla funzione.

Martina Scarabotta

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