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Schiamazzi e trambusto? È reato per il gestore del locale se non fa tutto il possibile per evitarli

Schiamazzi e trambusto? È reato anche per il gestore del locale se non fa tutto il possibile per evitarli

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22142 del 2017 ha contribuito a precisare il perimetro della fattispecie di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). In particolare, la corte si interroga sul particolare caso del gestore di un pub dal quale si propaghino tramestio e schiamazzi tali da disturbare la tranquillità del vicinato. Quanto al trambusto dovuto alle urla, il titolare si difendeva sostenendo di aver affisso avvisi diretti alla clientela con preghiera di non turbare la quiete. Nel caso di specie i rumori derivavano in parte anche dall’intenso traffico di autovetture davanti al locale. A siffatta accusa, il gestore rispondeva affermando di aver predisposto un apposito parcheggio distante dal locale per minimizzare il fastidio.

La posizione della giurisprudenza e la pronuncia nel caso di specie

La giurisprudenza consolidata sull’argomento afferma ormai da diversi anni che il gestore di un locale dal quale emani disturbo per il vicinato, può essere in base alle circostanze ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 659 c.p. laddove non provi di aver adottato significativi mezzi per garantire la quiete. Non basta quindi che siano segnalati i divieti, ad esempio mediante l’affissione di semplici avvisi, o che siano predisposte soluzioni di scarso rilievo. Il titolare del locale deve attivarsi concretamente e decisivamente per garantire la tranquillità. Anche laddove il giudice riconosca pacificamente che un certo disturbo sonoro sia fisiologicamente inevitabile, il gestore deve offrire la prova di aver fatto il possibile per ridurlo al minimo.

Davide Gambetta

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