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Sci: chi risponde degli incidenti fuori pista?

Che tipo di responsabilità incombe sul gestore di un impianto sciistico nel caso in cui si verifichi la morte di uno sciatore?

Questi ha l’obbligo di prevenire quei pericoli fisicamente esterni alla pista a cui si può andare incontro solo qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta. E’ fuori dal suo controllo il terreno innevato esterno alla pista. (Cass. 14606/2017).

Sci, il caso

Uno sciatore perdeva il controllo degli sci e batteva la testa contro un masso situato fuori dal percorso battuto; in seguito all’urto decedeva.

Il gestore della struttura veniva condannato ai sensi dell’art.589 c.p. per omicidio colposo, poiché non aveva adottato le misure idonee a segnalare adeguatamente il bordo della pista e la presenza del masso, nè si era adoperato per eliminarlo.

Sci, il cambio di rotta della Cassazione

La Corte rimprovera l’operato del giudice di merito e, in primis, spiega che il gestore di un impianto sciistico ricopre una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere di omicidio o lesioni colpose, per non avere impedito l’evento lesivo che aveva l’obbligo giuridico di impedire, purchè sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa.

Il responsabile della struttura non risponde per i “fuoripista”: su di lui, ai sensi della legge n. 363/2003, incombe l’obbligo di prevenire quei pericoli fisicamente esterni alla pista a cui si può andare incontro solo qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, ad esempio per la naturale conformazione del percorso. Fuori da tale circuito, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di rischio per i terzi, né alcun potere di intervento o vigilanza sulle stesse.

Non può dunque in alcun modo configurarsi un obbligo di protezione verso quegli sciatori che abbandonino la pista battuta o che, volontariamente o inconsapevolmente, si vengano a trovare fuori dalla stessa.

In altri termini, il terreno innevato esterno alla pista è estraneo alla vigilanza di colui che si occupa di amministrare il complesso sciistico: di conseguenza questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali rischi che quel terreno potrebbe presentare (ad esempio, presenza di massi).

La protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, soprattutto ove, come nel caso in esame,  la stessa sia sufficientemente larga da consentire un percorso in piena sicurezza. In quella porzione di terreno innevato esterno al circuito battuto, lo sciatore si affida all'<<autotutela>>, utilizzando il maggior grado di prudenza e attenzione che gli deriva anche dall’esperienza che ha acquisito sul campo.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello perchè proceda ad un nuovo esame della vicenda alla luce delle argomentazioni logico-giuridiche suesposte.

 

 

Teresa Cosentino

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