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Sciopero degli avvocati: no all’astensione se sono in gioco misure cautelari

Periodo di fuoco nelle camere penali di tutta Italia: contro il disegno di legge di riforma del processo recentemente approvato dal Senato, l’Unione delle Camere Penali sta reagendo con una politica di sciopero ed astensione degli avvocati italiani dalle udienze penali fissate.

Dopo gli scioperi di marzo e aprile, è stato proclamato con delibera del 12 aprile 2017 un’ulteriore astensione dalle udienze penali previste nei giorni dal 2 al 5 maggio. 

In questo periodo in cui gli scioperi degli avvocati penalisti sono all’ordine del giorno, arriva una importante sentenza della Cassazione penale in materia di sciopero e misure cautelari. Se nell’udienza fissata deve discutersi di una misura cautelare, l’adesione allo sciopero da parte dell’avvocato difensore può giustificare il rinvio dell’udienza?

Con la sentenza n. 18955 del 20 aprile 2017, la Corte di Cassazione sezione seconda penale ha detto di no, co una pronuncia che scuote gli animi dei legali manifestanti con l’adesione agli scioperi.

La Corte ha rigettato la richiesta di astensione per adesione allo sciopero da parte del difensore dell’indagato che chiedeva il rinvio dell’udienza statuendo che, ai sensi dell’art. 4 del codice di autoregolamentazione forense per gli scioperi del 4 aprile 2007, l’astensione non è consentita in procedimenti afferenti le misure cautelari personali, compresi anche i casi in cui in udienza debba discutersi proprio in merito alla possibile applicazione delle misure cautelari. Il rinvio di udienza veniva quindi negato.

La ratio della pronuncia è evidente: l’esclusione dell’astensione per sciopero per le udienze penali “afferenti misure cautelari” dipende dalla necessità di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare. Interesse, questo, che riguarda l’intera collettività e il singolo soggetto sottoposto o da sottoporre a misura cautelare.

Martina Scarabotta

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