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Scuola: illegittima la cancellazione definitiva dalle graduatorie

Illegittima la cancellazione definitiva del docente che non presenta, nei termini di legge, la domanda di aggiornamento alla permanenza nelle graduatorie; sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione

Il mondo dell’insegnamento si caratterizza per la scalata alle graduatorie al fine di assicurarsi la cattedra.

Il problema si presenta, però, quando il rinnovo di appartenenza alla graduatoria, viene presentato oltre i termini consentiti dalla legge.

Sul punto, è stata chiamata ad esprimersi la Suprema Corte.

Scuola e graduatorie: il caso

Il tribunale di Pescara, con sentenza del 31.03.2015, accoglieva il ricorso proposto da un’insegnante nei confronti del MIUR per essere stata cancellata definitivamente dalle graduatorie “ad esaurimento” territoriale per l’insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno.

Il ministero spiegava che, in attuazione del D.M. 44/2011, avrebbe cancellato dalla graduatoria la ricorrente per aver presentato domanda di conferma solo per gli anni 2010/2011, a fronte della sua inscrizione nella graduatoria per il biennio 2009/2010.

Il MIUR, convinto delle sue ragioni, promuoveva appello dinnanzi alla Corte d’appello dell’Aquila che confermava la decisione del giudice di prime cure.

Il giudice di appello, poneva in evidenza che la legge 143/2004, pur prevedendo che la permanenza fosse subordinata alla presentazione della domanda entro i termini fissati da apposito decreto ministeriale, escludeva la definitiva cancellazione e consentendo, in caso di tardiva presentazione della domanda, un reinserimento con recupero del punteggio maturato.

Peraltro, prosegue il giudice di secondo grado adito, anche la più recente normativa che ha trasformato le graduatorie c.d. “permanenti” previste dall’art. 401 del d.lgs. 297/1994, in graduatorie c.d. “ad esaurimento” (specificamente la L. 296/2006 e il D.L. 70/2011), ha lasciato inalterata la possibilità di re-iscrizione dell’insegnante cancellato per omessa reiterazione della domanda.graduatoria

Pertanto, la Corte d’appello dell’Aquila, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658/2014, che dichiarava l’illegittimità del D.M. 42/2009 nella parte in cui ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa, ha ritenuto di dovere disapplicare i decreti ministeriali che hanno previsto la definitività della cancellazione perché in contrasto con la norma primaria alla quale dovevano dare attuazione.

Il MIUR, ricorreva dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Scuola e graduatorie: la decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 28250, pubblicata in data 27 novembre 2017, rigettava confermando quanto espresso dai giudici dei precedenti giudizi.

La Suprema Corte, ha ritenuto che nessuna delle normative che si sono alternate alla regolamentazione delle graduatorie, hanno mai previsto una cancellazione definitiva per gli insegnanti che non hanno presentato il rinnovo della domanda nei termini di legge.graduatorie

Ma vi è più: i giudici sottolineano come l’intervento attuato dal legislatore, non solo non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa ma, contestualmente alla trasformazione della natura delle graduatorie, ha persino previsto nuovi inserimenti, sia a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasione del primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, che in favore di coloro che detto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessa l’iscrizione “con riserva”.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, il legislatore « pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento», prevista dalla legge 97/2004.

A dette conclusioni, era pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa (già citata dal giudice di secondo grado e richiamata dalla Suprema Corte) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli atti amministrativi con i quali sono state disciplinate le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ( sul riparto di giurisdizione nella materia che ci occupa si rimanda a Cass. S.U. n. 25973 e 25836 del 2016), ha annullato il D.M. 42/2009, nella parte in cui, in contrasto con la norma primaria, prevedeva la definitività della cancellazione ( C.d.S. 14.7.2014 n. 3658).

Successivamente il Consiglio di Stato, sulla scia delle precedenti decisioni, si è espresso anche per l’illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non prevedeva un reinserimento nelle graduatorie per i docenti cancellati in seguito a mancata e tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento.

codiceIn conclusione la Suprema Corte, e in continuità con le precedenti pronunce emesse, afferma che: « a trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza. ».

Maria Teresa La Sala

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