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Scuola: nessun reato per chi non manda i figli alle medie

Nessun reato per i genitori che decidano di non mandare i propri figli alla scuola dell’obbligo. È quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione. Vediamo nel dettaglio

Cosa a accade se i genitori decidono di non inviare i propri figli a scuola nel periodo dell’istruzione obbligatoria? Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cassazione.

Scuola e obbligo di istruzione: il caso

Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza del 02.11.2016, dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nei confronti di due genitori imputati dal reato di cui all’art. 731 c.p. per aver omesso, senza giustificato motivo, di impartire l’istruzione scolastica al figlio minore per l’anno scolastico 20122013.

Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello territoriale competente, proponeva ricorso immediato per Cassazione, chiedendone l’annullamento.

Alla base della sua richiesta, poneva come unico motivo la violazione degli artt. 157 e 158 c.p., argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 20122013 ( 8 giugno) da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale che spirerebbe nel giugno 2017.

Scuola ed obbligo di istruzione: la decisone della Suprema Corte

Con sentenza emessa il 13 giugno del 2017, n. 50624, i Supremi giudici, come già anticipato, hanno accolto il ricorso del P.M., rinviando la questione al giudice territoriale competente.

La Suprema Corte, ha confermato il carattere permanente della contravvenzione prevista all’art. 731 c.p., relativa all’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale: la condotta omissiva, infatti, si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo.

I giudici di Piazza Cavour, però, ritengono che essendo la contestazione relativa all’anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., maturerà nel giugno 2018, pertanto il reato non può ritenersi prescritto.

Inoltre, i Supremi giudici, colgono l’occasione per ribadire che, seppur il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento, non sussiste alcuna norma penale che punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 8 della Legge n. 1859/1962, operata dal d.lgs. n. 212/2010.

Infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246“) e in particolare dell’allegato I, parte 52, l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 c.p. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore.

Attualmente, dunque, l’art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, ma nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore (così Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza).

Pertanto, la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. può configurarsi solo per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori e non, invece, per quanto riguarda le scuole medie inferiori.

Maria Teresa La sala

 

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