Il Senato approva il disegno di legge sul rischio clinico. Il testo del ddl Gelli riforma la responsabilità penale e civile dei medici.
In seconda lettura arriva il via libera del Senato al disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale medico.
A quasi un anno di distanza dalla approvazione da parte della Camera dei Deputati il ddl 2224, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” giunge il via libera del Senato con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti. Adesso si attende solo l’approvazione di Montecitorio.
Ecco cosa prevede il ddl
Il disegno di legge prevede che l’operatore sanitario non possa essere punibile dal punto di vista penale se si è attenuto a buone pratiche o alle raccomandazioni delle linee guida.
Tali linee guida verranno elaborate sia dalle Società scientifiche che da parte di enti, istituzioni e associazioni tecnico-scientifiche. Vigerà per Ospedali ed Asl l’onere di fornire la documentazione sanitaria al paziente al massimo entro sette giorni dalla richiesta. Verrà inoltre istituito un fondo di garanzia nazionale che tuteli i cittadini danneggiati nel caso in cui l’assicurazione chiamata a risarcire il danno si riveli insolvente.
Il ddl Gelli contempla anche la possibilità che il soggetto danneggiato agisca direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda prevedendo l’istituzione di Centri regionali per la gestione del rischio sanitario nonché un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità.
Il via libera del Senato rappresenta, dice il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «Un importante passo in avanti per il sistema sanitario del nostro Paese».
«È un ulteriore importante passo in avanti che ci avvicina ad una riforma storica per l’intero sistema sanitario. Ora resta solo l’ultimo passaggio alla Camera per l’approvazione definitiva che avverrà entro la fine di febbraio», è quanto afferma Federico Gelli. «Grazie a questa legge», prosegue Gelli, promotore del ddl, «vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento ed alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell’esclusivo interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva per tutelarsi. In questo modo, si potranno risparmiare anche ingenti cifre per il Sistema sanitario nazionale».
Analizziamo i punti chiave della riforma:
La responsabilità penale del medico
La riforma introduce il nuovo art. 590-sexies del cod.pen. che ridisegna la responsabilità penale del medico escludendone la colpa quando, nello svolgimento della propria attività, cagioni la morte o la lesione personale della persona assistita ma risultino rispettate le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.
Conseguentemente alla sua introduzione sarà abrogato, il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve.
Sulla responsabilità civile del medico
Con l’introduzione della riforma verrà definitivamente tracciato un doppio binario relativamente alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.
Il primo, infatti, risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, a meno che non abbia agito per l’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico si contrappone quella contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private sia che esso operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina.
Il tentativo di conciliazione obbligatoria
Come condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, la riforma istituisce il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica.
Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile
Grazie alla nuova legge sarà vigente l’obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità . Tale obbligo è esteso anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.
In caso di cessazione dell’attività professionale per qualunque causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura anche per le richieste presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi, esteso anche agli eredi e non assoggettabile a disdetta.
L’azione diretta del danneggiato
È altresì sancita, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, la struttura o l’ente, l’esercente la professione sanitaria.
Il Fondo di garanzia
Infine, verrà istituito il Fondo di Garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, alimentato attraverso il versamento di un contributo annuale da parte delle compagnie autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria. La finalità sarà quella di risarcire il danneggiato nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.
Rosalba Lo Buglio