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Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: stop all’assegno di mantenimento

Il matrimonio concordatario ha, come noto, effetti rilevanti sia nell’ordinamento civile che in quello religioso-cattolico. Del pari, hanno effetti in entrambi gli ordinamenti anche le ipotesi di nullità o scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ma cosa accade alle statuizioni civili sull’assegno di mantenimento contenute in una sentenza di separazione o divorzio, seppur divenute definitive col passaggio in giudicato, a seguito della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?

La Corte di Cassazione civile, sezione prima, con ordinanza del 11 maggio 2018 n. 11553 ha affrontato la questione relativa al rapporto tra giudicato civile di separazione e sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ed in particolare ha analizzato quale debba essere la sorte delle statuizioni civili patrimoniali sull’assegno di mantenimento contenute in una sentenza di separazione passata in giudicato in caso di sopravvenienza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

La Corte ha dovuto quindi stabilire se, in tali casi, nonostante la delibazione della sentenza di nullità, permanga l’obbligo di corrispondere l’assegno previsto dalla sentenza di separazione ovvero se tale obbligo cessi in virtù della natura retroattiva della dichiarazione di nullità ecclesiastica.

Nel caso concreto, un uomo era obbligato, in virtù di una sentenza di separazione personale, a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di mantenimento di 250 euro. Veniva chiesta la modifica delle condizioni di separazione chiedendo la revoca dell’assegno, in virtù dell’avvenuta delibazione, a seguito della sentenza di separazione, da parte della competente corte d’appello della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario.

La Corte di Appello di Napoli, con pronuncia favorevole alla donna, aveva ritenuto che la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio non può determinare il venire meno del diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno mensile di mantenimento previsto da una sentenza civile passata in giudicato di separazione o divorzio. Ciò in virtù di un importante e consolidato precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 4202 del 2001 che affermava l’intangibilità delle statuizioni patrimoniali sull’assegno di mantenimento previste dalla sentenza di divorzio passata in giudicato nonostante il sopravvenire di una delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

In sede di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte ha invece rivisto i rapporti tra giudicato civile e statuizione sul mantenimento e sentenza del tribunale ecclesiastico sulla nullità del matrimonio, affermando un principio di notevole importanza, a favore dell’ex coniuge obbligato all’assegno.

In particolare, la Corte ha fatto leva sulla intrinseca differenza tra il giudizio di divorzio, a cui si continuerebbe ad applicare il principio sopra enunciato di intangibilità delle statuizioni sull’assegno divorzile, ed il giudizio di separazione personale, che invece sarebbe soggetto a regole differenti nei rapporti con le pronunce ecclesiastiche riconosciute.

Infatti, a differenza del divorzio, la separazione non fa venire meno il rapporto matrimoniale e i conseguenti obblighi assistenziali e di mantenimento verso l’ex coniuge; diversa sarebbe dunque la ratio dell’assegno di mantenimento in quanto l’assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post coniugale mentre l’assegno di separazione si basa sul permanere dei vincoli coniugali ed assistenziali tra i coniugi.

In virtù di tali fondamentali differenze tra i due istituti della separazione e del divorzio, deve escludersi l’applicazione analogia del citato orientamento giurisprudenziale dei cui alla sentenza del 2001.

La Corte, al contrario, afferma che la delibazione di una sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico fa venir meno con effetto retroattivo, analogamente al divorzio, gli effetti del matrimonio con la conseguenza che l’eventuale giudizio di separazione in corso si estinguerebbe per cessata materia del contendere con impossibilità di pronunciare sentenza sull’assegno di mantenimento. Se invece la sentenza di separazione con obbligo di assegno sia stata pronunciata e passata in giudicato, la stessa potrà comunque essere travolta dalla delibazione della sentenza ecclesiastica in quanto il riconoscimento di una invalidità originaria del vincolo coniugale fa venir meno il presupposto dell’assegno mensile di mantenimento.

Dunque, radicalmente diverse saranno le sorti dell’assegno di mantenimento divorzile o di separazione alla sopravvenienza di un riconoscimento di una sentenza canonica di nullità del matrimonio.

Martina Scarabotta

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