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Senza l’indirizzo IP non è possibile la condanna per diffamazione

Con la recente sentenza n. 5355, depositata il 6 febbraio 2018, la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha chiarito che non può scattare la condanna per diffamazione se manca l’accertamento dell’indirizzo IP cui riferire il messaggio che lede l’altrui reputazione.

Il caso. La diffusione di un messaggio diffamatorio a mezzo Facebook non prova la colpevolezza del proprietario del profilo.

Il ricorso, presentato dai legali di una donna condannata per il reato di diffamazione, aveva ad oggetto la diffusione di un messaggio lesivo della reputazione del sindaco di un paese del sud Italia attraverso un forum di discussione sul social network Facebook.

In particolare, la signora ha contestato la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto riferibile alla sua persona il messaggio proveniente da un profilo che riportava il suo nome e cognome. Altro argomento giudicato dalla Corte a sfavore dell’imputata era l’oggetto di discussione del forum che riguardava pretese dei lavoratori del Comune, ritenute di interesse della donna che, all’epoca dei fatti, svolgeva attività di sindacalista.

Sul punto è stata sostenuta l’illogicità della motivazione del giudice territoriale per aver violato i criteri di valutazione della prova.

La difesa della donna ha inteso valorizzare l’assenza di una puntuale verifica dell’autorità giudiziaria dell’indirizzo IP di provenienza, ossia il codice numerico assegnato in via esclusiva a ogni dispositivo elettronico al momento della connessione a una determinata postazione del servizio telefonico che permette di individuarne la linea.

Il mancato accertamento dell’indirizzo IP compromette l’impianto accusatorio perché non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all’attribuzione della responsabilità.

La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto fondata la posizione della ricorrente stabilendo che per la condanna non è sufficiente attribuire rilievo alla provenienza del post da un profilo Facebook intestato a nome di un soggetto.

In base alle contestazioni dei legali è emerso come in realtà gli indizi fossero discordanti. La stessa non conosceva la persona del sindaco e non aveva mai avuto contatti con il predetto ed ancora, del tutto differente era l’ambito dell’attività sindacale da lei svolta (nel settore dei lavoratori chimici, elettronici e tessili) rispetto ai lavoratori aderenti al forum, appartenenti alla categoria dei lavoratori socialmente utili del Comune. Infine, l’indirizzo IP individuato, era risultato intestato al profilo Facebook di un altro sindacalista dal quale scrivevano numerosi utenti.

La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per insufficiente motivazione.

Le ragioni risiedono nel mancato rispetto del criterio di valutazione degli indizi posti alla base della ritenuta responsabilità ex art. 192, comma 2, c.p.p. e per il prospettato dubbio relativo all’eventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell’imputata per inviare il messaggio sul forum.

Rosalba Lo Buglio

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