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Separazione con addebito per chi frequenta siti di incontri

 

C’è violazione dell’obbligo di fedeltà se si frequentano siti di incontri e ciò giustifica addirittura la richiesta di separazione con addebito. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9384/18.
Le relazioni umane ai tempi di internet: forse un giorno questo potrebbe essere il titolo di una gratificata, quanto pluripremiata tesi di sociologia sui rapporti intercorrenti tra gli esseri umani, in un’epoca in cui, l’unico agorà apprezzato, senza soluzione di continuità col passato, è proprio il web. Infatti, con la diffusione dei social network e gli annessi e connessi siti di incontri si è stravolto anche il modo di instaurare e di vivere le relazioni amorose e sociali ed in certi casi (non pochi a dire il vero) quelle extraconiugali.
Non è poi tanto sbagliato, quindi che anche il diritto si adegui alle nuove realtà di questo secolo.
E nemmeno la Suprema Corte tarda a pronunciarsi sul punto, specificando senza ulteriori dubbi che: “La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
Nella vicenda che fa da sfondo a questa importante pronuncia, il marito lamentava che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale, violando l’obbligo di coabitazione, solo sulla base di un suo erroneo convincimento, meritandosi pertanto l’addebito della separazione, senza che vi fossero i presupposti per dirsi “tradita”. A queste considerazioni accompagnava la richiesta al giudicante di eliminare l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie per 600 Euro mensili.
Ma i giudici di Piazza Cavour, non sono stati dello stesso avviso, ritenendo non solo integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie, ma hanno confermato anche l’assegno di mantenimento. L’orientamento che ne scaturisce è che, anche la semplice iscrizione a un sito di incontri on line, può ritenersi come un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie. Ad integrare la lesione della dignità e dell’onore del coniuge, precisano gli Ermellini, non serve che il rapporto sia consumato o comunque ricambiato, pertanto rientra nell’orientamento in epigrafe anche lo stadio di mero “tentativo”.

Mariano Fergola

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