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Sequestro dell’azienda se questa serve a commettere illeciti tributari

Sequestro dell’azienda se questa serve a commettere illeciti tributari.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 4195/2017.

Legittimo il sequestro dell’azienda quando la stessa ha fatto da copertura per la commissione di reati tributari. Così ha sentenziato la terza sezione della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso di un imprenditore che, in concorso con altri soggetti, impugnava il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote sociali ed aziende di cui risultava titolare.

Ma cosa è la confisca per equivalente? Si tratta di una misura sanzionatoria che si applica ogni qualvolta non sia possibile procedere al sequestro dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di taluni reati specificamente previsti dalla legge. In tali ipotesi, pertanto, si procede “per equivalente”, cioè aggredendo beni di cui il reo abbia anche la mera disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto, così come determinati nell’ambito del processo.

In materia di confisca per equivalente è pacifico che beni come le quote sociali, laddove anche solo nella disponibilità del reo, possano essere sottoposte a misura ablativa, in quanto “beni concettualmente autonomi rispetto al patrimonio aziendale, dotati di una specifica utilità economica”.

Ma cosa accade nei confronti del patrimonio aziendale? E’ anch’esso soggetto a sequestro e confisca o è soggetto ad eccezioni di sorta?

Ebbene, la Corte, nell’analisi della questione, premettendo che nel caso di specie il sequestro avesse riguardato solo quote sociali dell’indagato, afferma, d’altra parte, come debba ritenersi illegittimo l’eventuale sequestro del patrimonio aziendale e la sua successiva confisca, salvo il caso in cui l’azienda costituisca, dal punto di vista penalistico, un “mero schermo per la commissione dei reati”.

Infatti, il trasferimento di valori alla persona giuridica, in tal caso, è solamente formale, dato che, sul piano sostanziale, gli stessi devono ritenersi pertinenti alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato. Pertanto, analogamente ai casi di interposizione fittizia di persona, il denaro o il valore è trasferito “in apparente vantaggio dell’ente”, dato che nella sostanza trasmigra solo a favore del reo; ragione per cui, è ammissibile, nonché legittimo, procedere a confisca, anche per equivalente, di tutto il patrimonio aziendale.

Laura Piras

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