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Sequestro di persona per chi maltratta i bambini in asilo

Tra il reato di maltrattamenti (art.572 c.p.) e il sequestro di persona (art. 605 c.p.) è ammissibile il concorso, non essendo configurabile tra i due alcun rapporto di specialità. Soggetto passivo del sequestro può essere un minore e, dunque, anche un neonato iscritto ad un asilo nido. (Cass. 15299/2017).

Sequestro di persona, il caso

 

Al titolare di un asilo nido veniva fatto divieto di esercitare tale attività imprenditoriale per dodici mesi avendo questi in concorso morale con il legale rappresentante della struttura, approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona, anche in riferimento all’età e con abuso di autorità (ai sensi degli artt. 110,61 n 5 e 11 quinquies, 572 c.p.) maltrattato i piccoli alunni di una classe.

In particolare, tali vessazioni si risolvevano nel percuotere, strattonare, tappare la bocca o imboccare forzatamente alcuni minori in tenerissima età a loro affidati dai genitori per ragioni di custodia e assistenza.

Fra le modalità con cui venivano poste in essere le violenze, era emersa la consuetudine di legare i piccoli a delle sedie sdraio con apposite cinghie, lasciandoli al buio per periodi prolungati, in locali diversi da quelli adibiti all’accoglienza.

Il Tribunale non riteneva che emergessero profili per la configurazione del sequestro di persona ai sensi dell’art.605 c.p., in quanto le privazioni e le limitazioni nei confronti dei bimbi venivano adottate non al fine di sequestrarli, ma al solo scopo di neutralizzarne i pianti.

Sequestro di persona, le ragioni della pronuncia

La Cassazione accoglie la doglianza avanzata dal procuratore della Repubblica e ribalta quanto deciso dal primo giudice.

In primo luogo, ammette il concorso tra il reato di maltrattamenti (art.572 c.p.) e il sequestro di persona (art.605 c.p.), non essendo configurabile tra i due alcun rapporto di specialità.

Si tratta infatti di due fattispecie dirette a tutelare beni giuridici diversi: essendo l’uno integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psicofisici, l’altro dalla privazione della libertà dell’individuo.

Il reato disciplinato all’art. 605 c.p. protegge il bene giuridico costituzionalmente garantito della persona nel caso in cui essa venga lesa da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà, intesa come possibilità di muoversi senza restrizioni nè costrizioni.

Soggetto passivo del sequestro può essere anche un neonato, trattandosi di tutela della libertà la cui titolarità è riconosciuta ad ogni essere umano sin dalla nascita. In altre parole, la finalità del sequestro di persona è quella di tutelare sia la libertà fisica e di locomozione sia quella di poter restare in un luogo senza essere illegittimamente rimosso e può riguardare ogni individuo, sia esso capace che incapace.

La libertà personale – ricorda la Corte – è un diritto inviolabile dell’uomo, che può essere compromesso solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (art.13 Cost.).

Nel momento in cui i genitori affidino la custodia del proprio figlio privo della capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto alle azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori stessi.

Il reato di cui all’art.605 c.p.  non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà e coscienza di infliggere alla vittima la illegittima privazione della sua libertà. Tale consapevolezza sembra essere in re ipsa di fronte alla sistematica collocazione dei piccoli alunni in locali bui, legati alle sedie e incapaci di muoversi più di un’ora.

A nulla rileva l’osservazione avanzata dalla difesa secondo la quale i vincoli fisici posti sui bambini derivavano dalla dotazione ordinaria di seggioline o lettini, ovvero da strumenti di contenimento disposti ad hoc.

La sentenza va pertanto rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

 

Teresa Cosentino

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