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Sezioni Unite: ecco come gli avvocati devono recuperare i propri crediti

Sezioni Unite: ecco come gli avvocati devono recuperare i propri crediti

Con la sentenza n. 4485/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato due importanti questioni in ordine alla liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’Avvocato.

I problemi da risolvere riguardavano: innanzitutto l’accertare se, per effetto dell’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, la situazione precedente, riguardo ai procedimenti utilizzabili dall’avvocato per la tutela del proprio credito, fosse variata; e, in secondo luogo, l’accertare se la situazione giuridica che poteva essere azionata con il procedimento di cui alla legge del 1942, fosse rimasta inalterata.

Sezioni Unite: ecco come gli avvocati devono recuperare i propri crediti. I procedimenti utilizzabili.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno risolto la prima questione affermando il principio di diritto secondo il quale, a seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – richiamato dalla nuova formulazione dell’art. 28 della I. n. 794 del 1942 che prevede che: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”, – la controversia può essere introdotta:

“a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis, cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e seg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d.lgs.;

b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c.; avverso il quale l’opposizione va proposta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 cod. proc. civ.” .

E’ espressamente, esclusa, invece, la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c..

Sezioni Unite: ecco come gli avvocati devono recuperare i propri crediti. L’oggetto della domanda.

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Circa la seconda questione posta dall’ordinanza di rimessione le Sezioni Unite affermano come la controversia di cui all’art. 28 della I. n. 794 del 1942 – indipendentemente da come introdotta – abbia ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato; e ciò sia se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur, sia se non vi sia. Ebbene, una volta introdotta, tale controversia resta soggetta  al rito indicato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito, ma sollevi ogni contestazione in ordine all’an.

Laddove però, il convenuto si difenda proponendo una domanda ulteriore rispetto a quella originaria – che possa essere riconvenzionale o di compensazione o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante  – ai sensi dell’art. 702-ter, quarto comma, c.p.c. si  darà corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si procederà a separarne la trattazione e a procedervi con il rito per essa di regola previsto.

Iolanda Giannola

 

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