Che reato commette il soggetto che, senza possederne i requisiti, si qualifica come amministratore di condominio e si appropria delle somme del conto condominiale?
Si tratta di truffa, ai sensi dell’art. 640 c.p. ovvero di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p. ?
La Cassazione non ha dubbi: si configura il reato di truffa ex art.640 c.p. (Cass. 45980/2017).
Si spaccia per amministratore di condominio, il caso
La vicenda su cui la Suprema Corte si è pronunciata prendeva le mosse dalla condotta di un soggetto che, avendo falsamente dichiarato di svolgere l’attività di ragioniere e di essere regolarmente iscritto all’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, otteneva la nomina ad amministratore di una comproprietà e si procurava l’ingiusto profitto consistente nel prelievo di somme appartenenti alla proprietà condominiale, di cui aveva la disponibilità in virtù della sua carica.
Il falso curatore veniva ritenuto colpevole dei delitti di truffa ed appropriazione indebita per avere ingiustamente arrecato danni ai condomini dello stabile di cui aveva assunto la gestione.
Lo stesso proponeva ricorso in quanto riteneva che mancassero i requisiti tipici della truffa, ossia gli artifici e raggiri richiesti dalla lettera della norma di cui all’art. 640 c.p., dal momento che la scelta di affidargli la cura della cosa comune era stata dettata dalla circostanza che questi aveva collaborato con il precedente amministratore. Inoltre, il ricorrente sosteneva che, in relazione all‘art. 646 c.p., l’organo giudicante aveva omesso di rilevare l’insussistenza della fattispecie appropriativa, poichè era impossibile ammettere il concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 640 e 646 c.p., trattandosi della sottrazione di somme di denaro che costituivano il profitto della truffa stessa.
Si spaccia per amministratore di condominio, le ragioni della pronuncia
La Corte spiega che, in considerazione della perfetta identità del nucleo principale della condotta, differenziata esclusivamente dagli artifici e raggiri richiesti in ordine alla truffa, la doppia contestazione costituisce violazione del principio del ne bis in idem: non si può valutare due volte il medesimo elemento in relazione ad un unico schema normativo o in riferimento a schemi che si ricomprendano l’un l’altro.
In astratto, tuttavia, è ammissibile il concorso tra il reato di truffa (art.640 c.p.) e il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p): è però essenziale, affinchè si realizzi, che le due condotte autonome e distinte siano singolarmente dotate di efficienza lesiva ed espressive di un attacco rinnovato all’altrui patrimonio, non assumendo rilevanza la circostanza che il patrimonio faccia capo al medesimo individuo.
Il falso amministratore ha posto in essere un’unica azione lesiva del patrimonio del condominio, che è oggetto di una duplice qualificazione giuridica (sia come truffa ai sensi dell’art.640 c.p., sia come appropriazione indebita ai sensi dell’art.646 c.p.), ma la fattispecie va sussunta nell’alveo dell’art. 640 c.p. alla stregua del principio ampiamente diffuso in giurisprudenza, secondo il quale sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari all’appropriazione.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 646 c.p. in quanto assorbito nel reato di truffa, ai sensi dell’art.640 c.p..
Teresa Cosentino