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Sinistro stradale: e se in appello si contesta attendibilità del teste escusso in primo grado?

Sinistro stradale: il Giudice di appello è tenuto a procedere a una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro ove vi sia contestazione ad opera dell’appellante circa l’attendibilità del teste escusso in primo grado: è quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 26915 del 23.12.2016.

Sinistro stradale: e se il testimone escusso in primo grado è considerato inattendibile?

sinistro stradale, responsabilità

L’istante, soccombente nei primi due gradi di giudizio ove era stato riconosciuto quale responsabile di un sinistro stradale, ricorreva in Cassazione, lamentando, nello specifico sia un error in procedendo che in iudicando, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto generico e dunque inammissibile il motivo di gravame con cui veniva censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera del Tribunale.

Invero, sosteneva il ricorrente di aver ampiamente e specificamente sostenuto nell’atto di appello che la deposizione testimoniale resa dal teste attoreo, non poteva in alcun modo ritenersi attendibile – come sostenuto dal Tribunale-, se confrontata con le altre evidenze processuali.

La Corte d’Appello, pur avendo il ricorrente indicato specificamente nell’atto di appello gli elementi di prova da cui desumere l’inattendibilità del teste, e dunque articolato chiaramente tale doglianza, ha ritenuto “non censurata chiaramente la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale”.

Quid iuris in appello se vi è contestazione circa l’attendibilità di un teste escusso in primo grado? Parola alla Cassazione.

Secondo la VI Sezione della Cassazione, la Corte d’Appello di Roma è incorsa nel vizio ex art. 360, n. 4 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto non validamente contestate dall’appellante le motivazioni della sentenza di Tribunale in ordine alla dinamica del sinistro, nonostante le esplicite e chiare doglianze sul punto.

A prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione di parte appellante, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito e non rilevarne la genericità, ponendo a sostegno di tale erronea impostazione la massima della Cassazione secondo cui l’atto di appello deve contenere una confutazione delle argomentazioni adottate dal primo giudice.

Motivi di impugnazione: autosufficienza o specificità?

Nell’accogliere il ricorso, cassando con rinvio alla Corte d’Appello, diversa Sezione, il Relatore, dott. Marco Rossetti, richiama anche una sua precedente pronuncia, in tema di impugnazioni in cui viene ribadito che l’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso, e non sulla correttezza della sentenza impugnata. Ne consegue che rispetto all’atto d’appello non è concepibile alcun requisito di autosufficienza, ma solo di specificità.

Pertanto nel giudizio d’appello, laddove vi sia un chiaro e specifico, come nel caso di specie, motivo di impugnazione relativo all’erronea ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera del giudice del primo grado, occorre procedere all’esame nel merito di detta doglianza e, dunque, ad una nuova ricostruzione.

Alessandra Iacono

 

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