Shopping Cart

Soglie di sbarramento per singoli criteri di valutazione dell’offerta

Posto che rientra tra i poteri della stazione appaltante quello di fissare soglie di sbarramento dotate di elevato standard qualitativo anche per i singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica, «l’appropriatezza dello scarto va valutata secondo un criterio di proporzione matematica, rispetto al punteggio massimo assegnato ad ogni singolo criterio».

Il CONSIGLIO DI STATO E LA LEGITTIMITÀ DELLE SOGLIE DI SBARRAMENTO

La soglia di sbarramento per i singoli criteri rappresenta per la stazione appaltante un filtro rispetto ad offerte tecniche non apprezzabili.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con la pronuncia del 9 gennaio 2017 n. 31.
Soglie di sbarramento per singoli criteri di valutazione dell’offerta sono legittimate dall’art. 83, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006.
Ciò alla luce del criterio di proporzione matematica tra i principali sottocriteri di selezione e il punteggio massimo previsto per ogni sottocriterio.
Pienamente legittima era la scelta di fissare soglie per ogni singolo sottocriterio valutativo.
La logica è fornita dalla “adeguatezza” tra il punteggio-soglia e il punteggio massimo con riferimento al singolo elemento al quale afferisce la sottosoglia.
Essa «non deve essere troppo vicino al punteggio massimo, in modo da escludere irragionevolmente dalla competizione offerte di elevato livello».
E serve a svolgere un ruolo selettivo e competitivo.

LE SOGLIE DI SBARRAMENTO SECONDO L’ART. 83, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 163 DEL 2006

In primo grado stata contestata la legittimità delle clausole contenute nel disciplinare di gara.
Esse prevedevano microsoglie di sbarramento sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 83 del vecchio codice stabiliva regole per la lex specialis della gara.
Essa elencava i criteri di valutazione, precisando «la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi».
Ciò anche mediante una soglia numerica «in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato».
Il problema sarebbe consistito nell’eccessivo frazionamento dei valori ai quali si riferiscono le microsoglie.
Difatti, la legge non impone di valutare sempre e comunque, sotto il profilo del prezzo, una offerta che sia qualitativamente scarsa.
Le stazioni appaltanti, infatti, possono scegliere di non valutare offerte qualitativamente non apprezzabili, anche se convenienti sul piano economico.

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SULLE SOGLIE DI SBARRAMENTO

L’orientamento giurisprudenziale ha precisato che la p.a. può stabilire una soglia di sbarramento al di sotto della quale il servizio non può essere aggiudicato.
Essa, seppur elevata, garantirà che l’affidamento dello stesso avvenga in favore di offerte tecniche che presentino una qualità particolarmente significativa (Cons. St., 3632/16).
La giurisprudenza in sede applicativa si è espressa nel senso della possibile fissazione anche di soglie di sbarramento per poter escludere «offerte tecniche che non raggiungano un giudizio qualitativo che superi la mera sufficienza» (Cons. St., 849/10).
La verifica dell’appropriatezza di un valore di soglia non può essere fatta dipendere da una valutazione successiva.
Risulterebbero troppo numerosi i fattori suscettibili di influenzare il numero dei concorrenti che riescano a superare la soglia, accedendo alla fase successiva.
Di conseguenza, anche il superamento di un solo concorrente di una soglia stabilita per una gara non «costituisce di per sé indice di una patologia» (Cons. St., 5468/15).

Iacopo Correa

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner