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Soppalco: se è un ripostiglio non serve permesso

Soppalco: se è un ripostiglio non serve il permesso di costruire.

Se il soppalco è un vano chiuso senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone, si considera un ripostiglio e non sarà necessario il permesso di costruire.

Soppalco-ripostiglio, il caso

Il Comune di Roma, nel 2006, ha disposto la demolizione di una struttura all’interno di un’abitazione, realizzata senza permesso di costruire. La struttura in questione era disposta in modo da formare un soppalco, all’interno di un locale più ampio. Lo spazio realizzato con il soppalco è un vano chiuso, senza finestre e non fruibile alle persone. I proprietari dell’abitazione hanno impugnato il provvedimento di demolizione al TAR Lazio. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’intervento edilizio fosse soggetto a permesso di costruire, mai ottenuto né richiesto. I ricorrenti hanno, dunque, proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il soppalco, in quanto non praticabile, non sarebbe soggetto a permesso di costruire.

Soppalco-ripostiglio: la decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 985/2017, ha accolto il ricorso, in riforma della sentenza del TAR. Il Giudice amministrativo procede a una distinzione tra le diverse tipologie di soppalco.

La disciplina del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.

È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico.

Si rientra, invece, nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno. Questa è l’ipotesi che si verifica nel caso di specie, in cui lo spazio realizzato con il soppalco è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio.

Di conseguenza il Consiglio di Stato ha giudicato l’ordinanza di demolizione illegittima e l’ha annullata, perché basata su un presupposto non corretto.

Livia Carnevale

 

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