Shopping Cart

Sopraelevazione dell’attico: va demolita perché lesiva del decoro architettonico

L’aspetto architettonico, quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione diversa da quella di decoro architettonico. Infatti l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne il prospetto.

Sopraelevazione dell’attico: il caso

In estate è piacevole trascorrere le serate all’aperto in compagnia, ancor di più per chi ha un bel terrazzo panoramico. Probabilmente per questo motivo la proprietaria del piano attico di un condominio di Roma ha deciso di costruire nel terrazzo del suo appartamento una tettoia con angolo cottura. Non aveva fatto i conti, però, con gli altri condomini e si è ritrovata davanti al giudice. La Corte d’appello di Roma ha ordinato la demolizione del manufatto coperto (tettoia con angolo cottura) realizzato in sopraelevazione su porzione del suo terrazzo, sito al piano attico dell’edificio condominiale in quanto lesivo del decoro architettonico, dovendosi questo riguardare non soltanto con riferimento alla facciata principale del palazzo. La Corte territoriale ha ritenuto che la tettoia fosse elemento pregiudizievole per l’estetica del prospetto dell’edificio, ben visibile dalla strada. La Corte d’appello ha, inoltre, ritenuto sussistente anche il pregiudizio economico subito dal fabbricato per la manomissione del suo decoro architettonico.

Soprelevazione dell’attico: prospetto e decoro architettonico

La proprietaria dell’attico ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che la lesione del decoro architettonico debba considerarsi soltanto con riferimento alla facciata principale dell’edificio e che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sussistente un pregiudizio economico per il fabbricato.

Bisogna, innanzitutto, precisare che l’art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell’edificio che non la consentono, ovvero dall’aspetto architettonico dell’edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.  L’aspetto architettonico, cui si riferisce l’art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l’intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore (Cass. 23256 del 15/11/2016).

Soprelevazione dell’attico: la decisione della Cassazione

La Cassazione, con ordinanza della sesta sezione civile n. 16258/2017, ha rigettato il ricorso della proprietaria dell’attico. I giudici hanno precisato che non rileva decisivamente il distinguo che pone la ricorrente fra facciata principale, o meno, dell’edificio, in quanto, nell’ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l’immagine stessa dell’edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.
Una volta riscontrato, poi, il pregiudizio all’aspetto architettonico, esso si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi pure economico del fabbricato. La ricorrente è stata, dunque, condannata alle spese e al rimborso degli altri condomini.

Livia Carnevale

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner