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Sopraelevazione dell’ultimo piano in condominio: non serve il permesso degli altri condomini

Sopraelevazione dell’ultimo piano in condominio: non serve il permesso degli altri condomini

Il TAR Trento, con la sentenza 45/2017, ha contribuito a chiarire un persistente dubbio in materia di urbanistica. In particolare, si discuteva della possibilità di sopraelevazione di un ulteriore piano in condominio. Essa dipende dalla volontà del proprietario dell’ultimo piano e non richiede, secondo il Tribunale Amministrativo, alcun consenso espresso o tacito degli altri condomini.

La sopraelevazione non è innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c.: non serve il permesso di tutti i condomini

Nel caso di specie, il proprietario del piano più alto aveva avviato i lavori per realizzare la sopraelevazione, ma il comune ne aveva disposto la sospensione perché riteneva che fosse necessario acquisire il consenso degli altri condomini prima di poter procedere. Il TAR ha annullato la sospensione, sposando in qualche misura le ragioni della ricorrente: il diritto di sopraelevazione spetta in via esclusiva al proprietario dell’ultimo piano, senza consenso di altri e salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche. La tesi del comune, sconfessata dalla Corte, si fondava sul fatto che si trattasse di una “innovazione” potenzialmente molto modificativa dell’aspetto e della struttura del condominio. In questo caso, sembrava che la previa acquisizione del consenso degli altri inquilini fosse assolutamente imprescindibile. La Cassazione, fin dal 2000, aveva già smentito una tale prospettazione, affermando che la sopraelevazione non può essere considerata innovazione ai sensi del 1120 c.c. Nella sentenza in commento si afferma, conclusivamente, che “Il diritto di sopraelevare (ex art. 1127 c.c.) spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio”. Un caso particolare è rappresentato dall’esistenza di un lastrico solare, nel qual caso il diritto di sopraelevazione spetterà al proprietario di quest’ultimo, sempre senza che sdia necessario un consenso unanime dei condomini.

Le possibili opposizioni dei condomini

Si deve rilevare che, in ogni caso, i condomini potrebbero opporsi nel caso in cui vi siano ragioni architettoniche o violazione di precetti urbanistici. Peraltro, come ha affermato più volte la Cassazione, è possibile una opposizione anche da parte di quei condomini che ricevano un nocumento in esito alla sopraelevazione: ad esempio, ad esempio con detrimento della luce e dell’aria disponibile per i piani sottostanti.

 

Davide Gambetta

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