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Sopralluogo letale: committente responsabile dell’infortunio sul lavoro

La ditta committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore in sede di sopralluogo, anche prima del perfezionamento del contratto di appalto.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10014/2017 torna ad occuparsi dell’annosa questione della sicurezza sul lavoro.

Il caso

La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici originava da un incidente sul lavoro rivelatosi letale.

Il titolare di un’impresa edile si recava presso la ditta dell’imputato al fine di effettuare un sopralluogo e verificare quanto necessario per la riparazione del tetto di un capannone. Giunto in loco il malcapitato precipitava dall’edificio.

La caduta provocava la morte dell’uomo e l’avvio della vicenda giudiziaria che, in primo grado, si concludeva con una sentenza di condanna alla pena di C 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena a carico dell’imputato per avere, in qualità di socio accomandatario della ditta e committente dei lavori eseguiti presso il capannone industriale, omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La parola alla Cassazione

La Corte evidenzia come in capo al ricorrente si configuri una “culpa in eligendo”, a causa della mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, nel rapporto intrattenuto con il deceduto per la riparazione del tetto del capannone sede della società di cui il primo era accomandatario e perciò rappresentante legale, sostenendo che tale rapporto. Infatti, il rapporto tra i due quand’anche non fosse approdato alla stipula di un contratto di appalto, si era comunque articolato nel consentire al preteso titolare della ditta edile di effettuare un sopralluogo presso la struttura danneggiata, salendo cioè sul tetto del capannone e verificando in concreto le opere necessarie alla sua riparazione.
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d. Igs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera, specifiche cautele prescritte dall’art.90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto.
Sotto altro profilo la Corte rigettando il ricorso dell’imputato evidenzia che a nulla vale l’assenza dell’imprenditore condannato durante tale sopralluogo di ricognizione, poiché per far si che il malcapitato effettuasse tale ricognizione rivelatasi letale, di certo il legale rappresentante della società doveva comunque aver fornire il proprio benestare.

Domenica Maria Formica

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