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Spese di lite insufficienti? E’ possibile impugnare la decisione

La parte vittoriosa può impugnare la sentenza che liquida le spese di lite in misura insufficiente. Nessun problema di legittimazione anche in caso di distrazione delle spese in favore dell’avvocato. Lo stabilisce la Cassazione con l’Ordinanza n. 13516 del 30 maggio 2017.

Spese di lite e distrazione

Come è noto, quando si intraprende un giudizio vi sono delle spese da sostenere. Alla fine del procedimento giudiziario, la parte soccombente può essere condannata a pagare le spese di lite in favore della parte vittoriosa. Nel nostro ordinamento però è possibile anche che si venga condannati a pagare le spese di lite all’avvocato antistatario. Questo grazie alla distrazione delle spese di lite, prevista nel nostro ordinamento all’art. 93 c.p.c..

L’articolo in questione prevede che «il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.».

Cosa accde se il giudice, alla fine di un giudizio, provvede sì alla liquidazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario, ma in maniera insufficiente? La parte può impugnare la sentenza o deve farlo necessariamente l’avvocato?

Distrazione delle spese: l’avvocato è il solo legittimato?

La qualificazione da attribuire alla posizione dell’avvocato distrattario è stata oggetto di lunghe discussioni dottrinarie. Particolare attenzione merita la soluzione che vede nel difensore distrattario  una figura simile all’ adeiectus solutionis causa o al delegatario. Del resto “distrarre” significa togliere da qualcosa che già esiste, quindi si tratta semplicemente, di una “diversa destinazione” della condanna già emessa in punto a spese di lite nei confronti della parte soccombente. Aderendo, anche se in maniera non esplicita, a tale impostazione, la giurisprudenza perviene ad interessanti conclusioni che esamineremo qui di seguito.

Come si legge anche nell’ordinanza in commento, secondo la giurisprudenza «il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta».

Da quanto detto sopra si evince chiaramente che l’avvocato ha sempre il diritto di agire nei confronti del proprio cliente per il pagamento degli onorari, anche in caso di distrazione delle spese.

La legittimazione ad impugnare della parte vittoriosa

La Cassazione, aderendo all’orientamento sopra proposto, conclude quindi sostenendo che «che la parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista».

E’ evidente che la parte vittoriosa è legittimata ad agire al posto dell’avvocato  perchè l’eventuale erroneità della liquidazione pregiudica i diritti della parte vittoriosa che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore. Nessuna legittimazione dunque, in questo caso, in capo all’avvocato.

Il difensore, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è legittimato attivamente e passivamente, in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle doglianze relative al quantum delle spese liquidate.

Maria Rosaria Pensabene

 

 

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