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Spese necessarie per il recupero delle quote in danno dei condomini morosi, vanno ripartite in via provvisoria tra tutti i condomini

Il condominio: riparto spese per il recupero delle quote in danno del condomino moroso.

Come si ripartiscono le spese affrontate dal condominio  per il recupero dei contributi dovuti dal condomino moroso?

Su chi gravano le spese legali necessarie per sostenere un giudizio intrapreso dal condominio contro un condomino moroso o per resistere alla causa intentata da un comproprietario contro il condominio?

Il condominio: riparto spese tra i condomini

Nell’ ipotesi di edificio in condominio, tutti i condomini  sono obbligati a partecipare alle spese per la conservazione e la gestione delle cose comuni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

L’art. 1123 c.c. detta i criteri per la ripartizione delle spese tra i condomini:

·            in base alla tabella millesimale di proprietà (primo comma);

·            in base al criterio del diverso utilizzo (secondo comma);

·            in base al criterio dell’utilizzo separato (terzo comma).

L’art. 1123 c.c. ha carattere dispositivo e derogabile sia da delibere condominiali adottate all’unanimità, sia da regolamenti contrattuali che stabiliscano criteri diversi.

I condomini, infatti, possono decidere sia pure all’unanimità, nell’esercizio della loro autonomia privata, una deroga all’applicazione dei criteri legislativi in favore di altri criteri di natura convenzionale efficaci inter partes.

I criteri di riparto di cui all’art. 1123 c.c.  non possono invece essere derogati da delibere assembleari assunte a maggioranza, le quali sarebbero addirittura considerate nulle e non solo annullabili .

Il condominio:  riparto spese legali per il recupero del credito del condomino moroso

 

 il condominio

Da questo principio generale si desume che in mancanza di un titolo differente (una sentenza  o  decreto ingiuntivo non opposto), le spese relative all’attività del professionista, incaricato del recupero della quota del condomino moroso,  sono da considerarsi spese comuni.

Sono spese affrontate dal condominio nell’interesse generale dei condomini e, pertanto, vanno ripartite secondo il criterio generale previsto dal primo comma dell’art. 1123 c.c., in base dunque a uno stretto criterio di proporzionalità.

Le spese necessarie al recupero delle quote condominiali in danno dei condomini morosi  devono essere ripartite in via provvisoria tra tutti i condomini, in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà.

Saranno pertanto ripartite tra tutti i condomini le spese relative alla prestazione professionale dell’avvocato ovvero al  contributo unificato e alle marche da bollo necessarie per avviare la procedura giudiziaria.

Il condominio: nullità della delibera che pone le spese legali a carico di un singolo condomino

In sede di assemblea condominiale, non si potrà deliberare (almeno non senza esporsi al rischio di vedersi impugnata la relativa decisione) di porre a carico del condomino (ancorché moroso) le spese legali sostenute dal condominio per il recupero delle quote non versate.

La delibera dell’assemblea che, in violazione di tale regola, ponga le spese legali a carico di un unico condomino (ancorché colui nei cui confronti si è agito giudizialmente) è da considerarsi viziata da radicale nullità (anche se approvata all’unanimità).

Ciò posto, rileva la Corte di Cassazione con sentenza n. 27509/2016, la delibera assembleare che addebita le spese anticipate per il recupero dei contributi interamente a carico del condomino moroso, si appalesa evidentemente nulla, siccome “è contrario ad ogni principio generale del sistema normativo italiano e, in ogni caso, ai principi che governano i rapporti all’interno di un condominio che le spese affrontate per il recupero dei contributi dovuti dal condomino moroso siano posti interamente a carico del medesimo”.

Il condominio con l’addebito di somme non dovute avrebbe abusato dei suoi poteri.

La Corte, pertanto,  dichiara la nullità della delibera impugnata, con condanna del condominio alla refusione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio in favore del condomino ricorrente.

L’anzidetto principio, ovviamente, risulta applicabile fino a quando non intervenga una pronuncia giudiziale che addebiti interamente le eventuali spese di giudizio alla parte soccombente che, conseguentemente, si dovrà fare interamente carico dei relativi costi.

Sabrina Nista

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