Con la sentenza n. 24025 del 24 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito la derogabilità del principio europeo di non discriminazione, in materia di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato della P.A..
Il caso
La vicenda vede come protagonisti un gruppo di lavoratori, assunti con contratti a tempo determinato presso il Comune di Roma e successivamente stabilizzati grazie alla Legge 296/2006.
I contratti a tempo determinato, stipulati con il Comune, erano caratterizzati dall’alta specializzazione e prevedevano un inquadramento nella categoria D, posizione economica D3. In sede di rinnovo, tuttavia, il Comune di Roma provvedeva ad inquadrare i lavoratori inquadrati come D1, mantenendo comunque la precedente retribuzione. All’atto della stabilizzazione, tutti i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato dall’Ente con inquadramento D1, la posizione da ultimo ricoperta.
Ritenendo l’operato del Comune di Roma illegittimo, i funzionari si rivolgono al Tribunale per vedere riconosciute le loro ragioni. In particolare, essi ritengono di aver diritto ad un inquadramento come D3, e non come D1, e chiedono un risarcimento per i danni arrecati dall’inquadramento in una qualifica deteriore rispetto a quella dovuta.
Il Tribunale respinge ogni domanda e la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado. Le argomentazioni dei giudici ruotano principalmente attorno alla correttezza dell’operato dell’Ente in sede di stabilizzazione, Ente che avrebbe correttamente applicato la disciplina prevista dall’art. 1 della Legge 296/2006.
Stabilizzazione dei precari in PA e Legge 296/2006
Il comma 558 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».
Tale previsione normativa consente agli Enti locali, nel rispetto del patto di stabilità interno e delle norme sul contenimento delle spese di personale, di coprire dei posti vacanti non attivando una procedura di selezione pubblica (come di norma dovrebbe essere) ma assumendo nei propri ruoli del personale che aveva già prestato servizio in suo favore.
E’ chiaro il carattere di specialità di tale norma. E’ altresì evidente la ratio: la stabilizzazione non ha un carattere sanzionatorio perchè non scaturisce da una reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, ma è una misura di favore prevista dal legislatore per tutti coloro i quali, a ben precise condizioni, hanno prestato servizio a favore della Pubblica Ammininstrazione.
Il principio stabilito dalla Cassazione
Sulla base di quanto sopra esposto, è chiaro che il lavoratore non ha un diritto incondizionato all’assunzione (abbiamo visto infatti che il potere esercitato dall’Ente è comunque soggetto a vincoli), da ciò deriva che la qualifica ricoperta dal lavoratore in fasi pregresse alla stabilizzazione è irrilevante e quindi non vi è neppure un diritto, in caso di assunzione, ad un inquadramento in posizione superiore rispetto a quella ricoperta con l’ultimo contratto.
In un siffatto contesto, a nulla è valso ai lavoratori invocare l’applicazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. Per vederlo applicato infatti, avrebbero dovuto dimostrare un intento fraudolento dell’Ente nell’operazione di “frazionamento” di un rapporto di lavoro che, sin dall’inizio, doveva essere caratterizzato da una intrinseca unitarietà.
La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 24025 del 24 novembre 2016 stabilisce quindi un importante principio di diritto: «la stabilizzazione prevista dalla legge n. 269/2006, art. 1, comma 558, costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano già prestato servizio alle dipendenze dell’ente locale, il quale può procedervi solo nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nei limiti dei posti disponibili in organico. Essa consente a tale personale, in deroga alla regola generale dell’accesso mediante concorso pubblico, di essere assunto a tempo indeterminato nella qualifica da ultimo rivestita alle dipendenze dell’ente locale».
Ne discende quindi che «la pretesa ad un inquadramento diverso da quello adottato dall’Ente per le proprie dichiarate esigenze di stabilizzazione può correlarsi alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE soltanto nell’ipotesi che la qualifica di inquadramento in sede di stabilizzazione sia inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se l’Ente locale non avesse fraudolentemente operato il frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro connotato da un’intrinseca unitarietà; l’onere di allegazione e di prova di tale preordinazione in frode grava sul lavoratore che ne assume l’esistenza».
Maria Rosaria Pensabene