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Stop alla delega orale nei processi penali

La Suprema Corte ha ritenuto non più sufficiente la delega orale nel processo penale, ritenendo necessaria la delega in forma scritta al sostituto.

La Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n. 26606 del 11 giugno 2018, ha affrontato la questione relativa alle modalità di conferimento, da parte del difensore officiato, della delega al collega sostituto processuale. In particolare è stata trattata la questione inerente la validità della delega orale nel processo penale.

Il ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio, in quanto in sede di udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Roma, era stato impedito all’avvocato sostituto, presente in udienza per delega “orale” del difensore officiato, di esporre le proprie ragioni. Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato, ritenendosi giuridicamente corretta la statuizione del giudice di merito per cui la delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita necessariamente per iscritto, non potendo invece essere conferita solo oralmente.

I giudici hanno giustificato tale conclusione in virtù del disposto degli articoli 96 c.p.p.. e 34 delle relative disposizioni attuative. Posto che la  prima di dette norme prevede le modalità della nomina del difensore di fiducia, richiedendo che tale nomina, per avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria, sia documentata per iscritto; posto che l’art. 34 d.a.c.p.p. rimanda alle forme di cui all’art. 96 per la nomina del sostituto del difensore, da ciò si evince che sia la nomina del difensore di fiducia sia la designazione del sostituto debbano essere provate necessariamente per iscritto innanzi al Giudice.

In particolare, sia la nomina del difensore che l’indicazione del sostituito dello stesso avranno validità solo se fatte con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, e quindi inserita nel verbale, o se fatta per iscritto e in tale forma “consegnata all’autorità procedente dal difensore” o se, sempre previa forma scritta, sia trasmessa per raccomandata all’autorità giudiziaria. Non è al contrario possibile una delega orale al sostituto.

La giustificazione della insufficienza della delega orale si potrebbe ricavare anche dalla normativa sulla professione forense. Infatti, secondo la Corte, la norma ex art.14, comma 2, della legge 247/2012, secondo cui “gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato, con incarico anche verbale” andrebbe interpretata nel senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente, ma solo al di fuori del processo, nel cui ambito vige invece la regola opposta della necessaria forma scritta, quale peraltro richiesta nello schema della rappresentanza.

Peraltro, la Corte ha stabilito che tale regola deve valere per ogni difensore: non solo dunque per il sostituto del difensore dell’imputato ma anche per il sostituto del difensore delle altre parti private e della persona offesa.

Martina Scarabotta

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