Ecolabel: la Commissione Europea riordina la materia
Lo scorso 25 gennaio 2017, con la Decisione 175/2017, la Commissione Europea ha regolamentato il funzionamento dell’assegnazione del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel per le strutture ricettive (qui il testo della decisione).
L’Ecolabel, secondo la dicitura inglese, o ecoetichetta, in italiano, è un marchio europeo di qualità ecologica che viene riconosciuto alle aziende ed utilizzato per la certificazione del ridotto impatto ambientale di prodotti o servizi dalle stesse offerti.
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, può essere assegnato a servizi con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
La revisione dei criteri operati dalla decisione n. 2017/175 mira a “promuovere l’uso delle fonti d’energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell’ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti”.
Ecolabel: il contenuto della decisione
La decisione 25 gennaio 2017 , n. 2017/175, composta di 10 articoli ed un allegato con 67 criteri annessi, stabilisce nello specifico la disciplina per ottenere l’Ecolabel, i requisiti delle aziende che facciano domanda, le modalità di assegnazione del marchio ed i requisiti di valutazione e verifica.
Effettua dunque un riordino della disciplina, in quanto fa confluire in un’unica regolamentazione – e contestualmente abroga – le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, che avevano stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica in relazione ai servizi di campeggio ed ai servizi di ricettività turistica, che erano validi fino al 31 dicembre 2016.
Vengono ora invece unificati nella nozione complessiva di “strutture ricettive” i servizi di campeggio e i servizi di ricettività turistica, “al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell’amministrazione dei criteri”.
Tutti i criteri ecologici sanciti dalla decisione, a norma dell’art. 6, hanno una validità quinquennale (come precisato inoltre al punto 5 dei consideranda della decisione, “i criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti).
Nonostante l’abrograzione delle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE, prevista all’art. 8 della decisione del 25 gennaio, l’art. 9 sancisce tuttavia che in deroga a tale disposto: “le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione”.
Chiara Pezza