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Sugli stipendi la prescrizione decorre dalla data dell’assunzione

Economia e lavoro: sugli stipendi prescrizione dalla data dell’assunzione – Cass. SS.UU. n. 8687/2017

Con una recentissima pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 04.04.2017, n. 8687) si è occupata, tra le altre questioni, del problema della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per mancata percezione degli stipendi conseguente alla tardiva assunzione del vincitore di un concorso pubblico per l’impiego alle dipendenze dell’amministrazione.

La decisione in commento, pur non particolarmente innovativa e anzi in linea con i già consolidati orientamenti di legittimità relativi ai diversi punti affrontati (tanto da non rendere necessaria l’enunciazione di alcun principio di diritto ai sensi dell’art. 384, co. 1, c.p.c., secondo periodo – essendo peraltro il primo periodo inapplicabile per avere la Cassazione rigettato il ricorso e confermato la sentenza d’appello), offre comunque diversi importanti spunti di riflessione.

Come si avrà modo di esporre, difatti, la Cassazione pare implicitamente inquadrare il fatto in modo ben diverso rispetto a quanto fatto dalla Corte d’Appello, e inoltre lasciando intendere tra le righe la possibilità di una ricostruzione ulteriore, pur giungendo in ogni caso alla medesima premessa di partenza e infine alla medesima conclusione.

Il caso

Nel 1989, il vincitore di un concorso pubblico, collocatosi primo in graduatoria a pari merito con un altro concorrente, ricorreva al TAR per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento con cui veniva dichiarato vincitore l’altro partecipante, ottenendo una sentenza favorevole poi confermata anche dal Consiglio di Stato.
In data 28.4.2006 il concorrente veniva quindi assunto dalla P.A., sulla base tuttavia di un contratto che prevedeva la sua decorrenza dal 15.2.1989 solo ai fini giuridici e non anche economici, i quali sarebbero invece decorsi solo a partire dal 2.5.2006.

Ravvisando in ciò una sostanziale elusione del giudicato amministrativo e la produzione di un danno patrimoniale di importo pari alle somme che avrebbe percepito se fosse stato assunto sin dalla data prevista dalla procedura concorsuale, nel 2008 egli adiva quindi il Tribunale ordinario competente chiedendo il relativo risarcimento.

La P.A. convenuta, soccombente in primo grado e in seguito anche in appello, ricorreva infine per Cassazione affidandosi a due motivi, uno di rito (il difetto di giurisdizione del giudice ordinario) e uno di merito (l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, eccezione rigettata dal giudice di merito).

Le tesi della P.A. ricorrente

In disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione, che non sarà oggetto di analisi nel presente articolo, l’amministrazione ricorrente denunciava la violazione da parte della Corte d’Appello della norma sull’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione per il risarcimento del danno extracontrattuale, nonché l’insussistenza di un illecito permanente.

In altri termini, la P.A. sosteneva che il danno lamentato dal lavoratore sarebbe insorto in seguito al comportamento asseritamente illegittimo tenuto in sede di concorso, quando era stato illegittimamente dichiarato vincitore l’altro partecipante collocatosi a pari merito, mentre le conseguenze successive, determinate dalla mancata ottemperanza al giudicato amministrativo che dava ragione al concorrente, costituirebbero solo un mero sviluppo e aggravamento di un danno invero già sorto in precedenza.

Pertanto, a detta dell’amministrazione ricorrente la prescrizione della pretesa risarcitoria non poteva che decorrere dal momento dell’adozione degli atti poi dichiarati illegittimi, ossia dalla pubblicazione della graduatoria di concorso (atto integrante l’illecito), e non, invece, dalla data di stipula del contratto a conclusione dell’iter procedimentale.
Conseguentemente, non registrandosi atti interruttivi della prescrizione anteriori, al momento dell’introduzione del giudizio risarcitorio nel 2008 essa sarebbe già maturata da lungo tempo.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso e condannato la P.A. ricorrente al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite a favore del lavoratore resistente.

Rileva infatti la Corte che solo a seguito della stipula del contratto di lavoro, avvenuta il 28.4.2006, costui era stato posto in grado di “…verificare il sorgere degli effetti dannosi dipendenti dalla fissazione, nello stesso negozio giuridico, della decorrenza del rapporto nel corso del 1989 esclusivamente ai fini giuridici e non anche economici”, diversamente dalla tesi della P.A. ricorrente che pretendeva di ricondurre il momento costitutivo del diritto risarcitorio a quello della pubblicazione della graduatoria, risalente all’ormai lontano 1989.
Conseguentemente, così precisato in ordine alla decorrenza del diritto del lavoratore, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata al momento dell’introduzione del giudizio risarcitorio, avvenuta il 28.6.2008.

Medesima conclusione, due motivazioni diverse?

A ben vedere, la pronuncia della Corte di Cassazione, pur giungendo a identiche conclusioni, di fatto sembrerebbe implicitamente qualificare la fattispecie in modo diverso rispetto alla Corte d’Appello.

Quest’ultima, difatti, aveva ritenuto che il comportamento dell’amministrazione integrasse un illecito permanente, il quale si sarebbe pertanto protratto dalla data prevista per l’assunzione (15.2.1989) sino alla data di stipulazione del contratto (28.4.2006), che come detto prevedeva la decorrenza ai fini economici solo da lì in avanti, obliterando l’arco di tempo intermedio. Evidente la differenza con la ricostruzione operata dalla difesa della ricorrente, e poco sopra riportata.

Giova a questo punto ricordare che in materia di prescrizione il dato normativo fondamentale è costituito dall’art. 2935 c.c., il quale prevede che la prescrizione della pretesa risarcitoria inizi a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, norma peraltro assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni (cfr. per esempio la ricostruzione, anche storica, operata da Cass. SS.UU. n. 580/2008). L’art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge poi che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescriva in cinque anni dal giorno in cui il “fatto si è verificato“.
Ciò posto, come noto la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene, sin dagli anni ’70, che l’istantaneità o la permanenza di un fatto illecito extracontrattuale debba essere accertata con riferimento non già al danno in sé e per sé, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento contra ius dell’agente, qualificato dal dolo o dalla colpa, il quale, nel caso di illecito permanente, oltre a produrre inizialmente l’evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo comportamento perdura, avendosi così coesistenza dell’uno e dell’altro.

Conseguentemente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento in cui permane la condotta produttiva del danno, quest’ultimo si verifica “momento per momento”, e pertanto il diritto al risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni istante.
Il termine di prescrizione, pertanto, “decorre de die in diem, man mano che i danni stessi accadono” (così Cass. Civ., sent. n. 12701/15), ricominciando sostanzialmente a decorrere daccapo ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, e così fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.

Ricostruita la fattispecie in termini di illecito permanente, la Corte d’Appello non poteva quindi che concludere che, essendo la condotta dannosa della P.A. cessata il 28.4.2006 con la stipula del contratto (o, al più tardi, al 2.5.2006, data della decorrenza dello stesso ai fini economici), al momento dell’introduzione del giudizio avvenuta il 28.6.2008 la prescrizione quinquennale non era ancora maturata.

Come anticipato in apertura e poco sopra ricordato, la conclusione cui giunge la Cassazione nella pronuncia in commento è la medesima di cui sopra.

Tuttavia, la Suprema Corte in motivazione sancisce che “…è solo a seguito della conclusione del contratto che il lavoratore ha potuto verificare il sorgere degli effetti dannosi dipendenti dalla fissazione, nello stesso negozio giuridico, della decorrenza del rapporto nel corso del 1989 esclusivamente ai fini giuridici e non anche economici”, e facendo riferimento a “il diritto al risarcimento dei danni, scaturenti dalla previsione contrattuale di una decorrenza del pagamento delle retribuzioni notevolmente posticipata rispetto a quella degli effetti giuridici del rapporto…”. (grassetto nostro).

Pertanto la Cassazione, nel caso de quo, discostandosi in ciò dalla lettura data dalla Corte d’Appello, non pare aver ravvisato la sussistenza di un illecito permanente, perpetrato dalla P.A. in danno del lavoratore durante tutto l’arco di tempo dalla data prevista per l’assunzione (15.2.1989) sino alla data di stipulazione del contratto (28.4.2006), e peraltro ritenuto insussistente dalla P.A. ricorrente.

Piuttosto, la Suprema Corte parrebbe avere invece qualificato la fattispecie come illecito istantaneo, integrato proprio dalla presenza nel testo del contratto della clausola che prevedeva per l’appunto la decorrenza del rapporto dal 1989 ai soli fini giuridici e non anche economici, i quali sarebbero invece decorsi solo 2.5.2006 in poi, obliterando così il periodo dal 15.2.1989 ad allora.

In questo caso, come già detto, la suesposta questione interpretativa e classificatoria ha tuttavia valenza meramente teorica, poiché il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria rimane comunque la data del 28.4.2006, con la conseguenza per cui essa non era certo maturata al momento dell’introduzione del giudizio, avvenuta il 28.6.2008, come infatti deciso dalla Cassazione.

Una possibile ambiguità di fondo?

A una più attenta analisi non può tuttavia sfuggire un altro passaggio della sentenza in commento in cui si fa riferimento al fatto che il lavoratore resistente “…era stato posto in grado di conoscere l’entità del danno solo a seguito della stipula del contratto”.

La succitata espressione parrebbe implicitamente richiamare il noto principio della conoscibilità del danno, formatosi a partire dagli anni settanta in seguito ad una profonda rilettura dell’art. 2947 c.c. operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in primis della Cassazione (sent. 24.3.1979, n. 1716), con riferimento al danno alla persona, e, in specie, al danno biologico. In via interpretativa e pretoria si finì infatti per soppiantare in larga misura il (troppo) rigido e formale schema codicistico, spostando il dies a quo della prescrizione dal momento del verificarsi materiale del “fatto” al momento della manifestazione esteriore del danno.
Il formante giurisprudenziale di legittimità, soprattutto in tema di danno non patrimoniale, ha in seguito ampiamente ripreso e affinato nel tempo il significato da attribuirsi all’espressione “verificarsi del danno” di cui al succitato articolo di legge, e ciò anche alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000), nonché al principio della sua esternalizzazione. È stato difatti specificato che il danno si manifesta all’esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, e non solo “materiale” (ex multis: Cass. n. 5701 del 1999; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000; più recentemente, vedasi anche Cass. n. 18606 del 2016 in tema di responsabilità professionale, nonché Cass. n. 16463 del 2009 con specifico riferimento all’attività notarile e Cass. 10493 del 2006 per l’attività dell’avvocato).

Ancorché non pertinente con il caso di specie, per completezza espositiva non ci si può esimere dal ricordare che in seguito la sentenza Cass. SS.UU. del 11.01.2008, n. 580, ha poi di fatto parzialmente superato il predetto principio in relazione ai danni lungolatenti da contagio da sangue infetto (facendo proprio il già consolidato orientamento in materia di danno da malattia professionale e per talune ipotesi di lesioni fisiche cagionate da infortuni sul lavoro), applicando, unitamente al suddetto principio della “conoscibilità del danno”, anche quello della “rapportabilità causale” e della sua conoscenza effettiva e specifica.

Così ripercorsa per sommi capi la genesi del principio della conoscibilità del danno, si intuisce che, se vero è che la sentenza in commento lo richiama implicitamente nel passaggio citato (“…era stato posto in grado di conoscere l’entità del danno solo a seguito della stipula del contratto”), essa finirebbe di fatto per riavvicinarsi parzialmente alla posizione della Corte d’Appello, collocando la produzione del danno al momento della mancata assunzione (1989), e la sua conoscibilità effettiva solo all’atto della stipula del contratto (laddove la Corte territoriale aveva invece collocato la cessazione dell’illecito permanente).

Ammesso che la Cassazione abbia davvero inteso richiamare volontariamente il principio di cui sopra, nella stessa sentenza in commento si verrebbe tuttavia a evidenziare una ambiguità di fondo, attesa la contraddizione che si verrebbe a creare con la parte in cui si fa riferimento a “…il diritto al risarcimento dei danni, scaturenti dalla previsione contrattuale…” e agli “…effetti dannosi dipendenti dalla fissazione, nello stesso negozio giuridico…” in cui è evidente la qualificazione della fattispecie in esame in termini di illecito istantaneo determinato dalla presenza in contratto della clausola che limita la retroazione ai soli fini giuridici e non anche economici.

In ogni caso anche la suesposta questione sarebbe destinata a rimanere confinata sul piano meramente teorico, atteso che, quale che sia la tesi interpretativa ritenuta preferibile, la prescrizione inizierebbe comunque a decorrere dal momento della stipula del contratto, come sancito dalla Suprema Corte e ancor prima dai Giudici di merito.

La sentenza integrale è reperibile al seguente link: Cass. SS.UU. n. 8687/2017.

Davide Baraglia

 

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