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Telecamere illegittime nel luogo di lavoro: è esclusa la depenalizzazione

La consistente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di tutela dei diritti della persona sul luogo di lavoro può essere esposta ad “escamotage” interpretativi in grado di renderla vana, soprattutto in presenza di nuove leggi come ad esempio quelle in materia di depenalizzazione. La stessa Suprema Corte però con la sentenza 45198 del 2016 ha scongiurato tale rischio, con particolare riferimento all’installazione di telecamere “illegittime” .

Il caso

A seguito di condanna intervenuta nel 2013 con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e per il reato di cui all’art. 4 L. 300 del 1970 ( meglio noto ai più come Statuto dei Lavoratori), alcune amministratrici di una società a responsabilità limitata a capo di un night club proponevano ricorsi in appello, poi convertiti in impugnazioni dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, le ricorrenti lamentavano il riconoscimento della penale responsabilità a loro carico per il reato oggetto di contestazione. Precisamente, esse avrebbero installato nel night club da loro gestito impianti ed apparecchiature audiovisive per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti, in assenza sia delle necessarie esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio, sia dell’accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna nonchè dell’autorizzazione della locale Direzione Territoriale del lavoro.

L’intervento della Cassazione: il reato di pericolo

Ad avviso delle ricorrenti tutto ciò non sarebbe stato confermato oltre ogni ragionevole dubbio nè dalle prove raccolte-visto che soltanto uno dei testi escussi aveva riferito della presenza di una sola telecamera- nè dalla stessa realtà oggettiva dei fatti. Non soltanto per la telecamera “incriminata” non era stata accertata la funzionalità, ma la sua stessa collocazione in prossimità della cassa ne avrebbe ribadito la semplice funzione difensiva- pienamente legittima- a fronte di possibili comportamenti illeciti dei dipendenti.

Nella sentenza 45198/2016 la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione innanzitutto specifica la natura del reato di cui all’art. 4 Stat. Lav. Si tratta di un reato di pericolo, dove cioè si richiede la semplice messa in pericolo del bene-interesse tutelato, con conseguente anticipazione della tutela penale. Ciò accade normalmente quando in ballo ci sono beni giuridici di rilievo da salvaguardare, fino a riservare in alcuni casi alla legge ed in anticipo il giudizio di rilevanza penale (cd. pericolo astratto e presunto).

Per il reato di cui all’art. 4 perciò sarà sufficiente “…la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature”, a differenza di quanto invece sostenuto dalle ricorrenti.

Depenalizzazione e Statuto dei lavoratori: quali “rischi”?

Ma un’altra questione anch’essa chiarita dalla Suprema Corte riguarda un aspetto solo apparentemente marginale. Essa è legata all’estensione degli effetti del D. lgsl. 8/2016, attuativo della delega contenuta nella L. 67/2014, cd. legge di depenalizzazione. Come è noto, in tale occasione il Legislatore ha utilizzato criteri variegati per l’individuazione di fattispecie non più penalmente rilevanti: tra questi vi è il criterio “generale” dei reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Nel 2003, con l’entrata in vigore del D. lgsl. 196 (Codice della Privacy) era stata disposta espressamente la soppressione di ogni riferimento per il reato di installazioni di telecamere “illegittime” all’art. 38 dello stesso Statuto dei Lavoratori, che al riguardo prevedeva in origine l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o l’arresto da 15 giorni ad un anno. In astratto, ciò avrebbe permesso di parlare di depenalizzazione anche per il reato di cui all’art. 4.

 La Corte in maniera accorta ha ricordato al contrario che “… gli artt. 114 e 171 Codice Privacy confermano quanto disposto dall’art. 4 e rinviano alle sanzioni contemplate dal suddetto art. 38, comma 1, I. 300 del 1970, con la conseguente esclusione della depenalizzazione della fattispecie ad opera dell’art. 1, comma 1, D. lgs. 8 del 2016, essendo prevista la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto e non la sola pena pecuniaria”.

Quella che può apparire come una precisazione quasi insignificante assume al contrario un rilievo decisivo. Il “reticolo” di leggi e decreti attuativi- tra l’altro non sempre chiarissimi o spesso non privi di qualche vizio, meritando anche le censure a volte della Corte Costituzionale- diviene col tempo sempre più intricato, con il rischio di applicazioni sbagliate che possono portare all’ingiusto ridimensionamento o addirittura esclusione di una tutela significativa, come quella che merita sicuramente la riservatezza e dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Antonio Cimminiello

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