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Testamento biologico: approvata la legge

Testamento biologico: dopo l’approvazione alla Camera, oggi la legge è stata approvata definitamente dal Senato con 180 sì e 71 no.

Testamento biologico: una legge nuova in Italia

Nei giorni in cui Marco Cappato si trova sotto processo per aver accompagnato lo scorso febbraio DJ Fabo, cieco e tetraplegico, in una clinica svizzera affinché potesse porre fine alle sue sofferenze, il Parlamento approva in via definitiva la legge sul testamento biologico.

Il Senato ha respinto ieri tutti gli emendamenti presentati per evitare che il disegno di legge tornasse nuovamente alla Camera. Il testo, approvato alla Camera lo scorso 20 aprile, si compone di 8 articoli.biotestamento

Testamento biologico: cosa prevede la legge

L’articolo 1 richiama i principi costituzionali sul diritto alla vita, sul diritto alla salute e sulla dignità umana. La norma disciplina il consenso libero e informato della persona interessata stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.  La norma stabilisce che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario, senza che il medico incorra in responsabilità civile o penale. Tuttavia il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’articolo 2 affronta la problematica della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze con un’appropriata terapia del dolore e deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

L’articolo 3 regola l’espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Per la persona interdetta il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile. L’inabilitato esprime personalmente il consenso informato.  Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno o solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.testamento biologico

L’articolo 4 disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di tratta- menti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può anche indicare una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l’intervento del giudice tutelare. Per quanto riguarda la forma della DAT,  devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

L’articolo 5 prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione.

L’articolo 6 stabilisce che ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

L’articolo 7 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L’articolo 8 stabilisce che il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Livia Carnevale

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