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Testamento a mezzo lettera? Valido solo se chiaramente espresse le intenzioni del de cuius

Se il testamento non è scritto secondo i canoni tradizionali, nessun problema: per la Cassazione, vige il principio di conservazione degli effetti anche se mancano alcuni requisiti essenziali

Nel corso della vita, è facile che molti di noi, specialmente in età avanzata, pensino a cosa ne sarà dei propri beni. Il primo pensiero non può che volgersi verso la redazione di un testamento di proprio pugno (c.d. testamento olografo) e mantenerlo segreto fino al momento della “partenza”.

Cosa accade, però, se il testamento viene redatto a mezzo lettera? Vediamo insieme.

Testamento a mezzo lettera: il caso

Il Tribunale di Velletri, competente a seguito della dichiarata incompetenza del Tribunale di Milano precedentemente adito, si esprimeva sulla controversia relativa alla validità di un testamento olografo redatto a mezzo di lettera autografa da un cittadino italiano residente all’estero (nell’ambito dell’UE) e ivi deceduto.

Nello Stato di residenza, il de cuius, aveva la proprietà di beni immobili e denari, oltre alla titolarità di depositi bancari in Svizzera presso il Credit Suisse. Nella lettera, il de cuius designava eredi il figlio del fratello della moglie premorta, nonché due nipoti, figlie della propria sorella premorta, con previsione di un lascito del 5% dell’intero asse in favore dell’amico al quale il suddetto testamento era stato inviato per posta.lettera-aperta

Il tribunale adito, innanzi al quale veniva riunita altra causa instaurata dalla nipote per il riconoscimento di precedente testamento del de cuius, dichiarava la validità ed efficacia del testamento recante data 09/11/1997 e delle disposizioni in esso contenute, con condanna alla rifusione delle spese di lite delle nipoti.

Convinte delle proprie ragioni, le nipoti proponevano ricorso dapprima dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n. 2045/2012, confermava la decisione del giudice di prime cure; successivamente proponevano ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Tra le motivazioni a sostegno delle loro ragioni, deducevano che la lettera (riconosciuta da entrambi i Giudici di merito come valido testamento) era sprovvista dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 587 c.c. . Di qui, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, il denunciato errore in cui sarebbe incorsa la gravata decisione.

Cosa avrà deciso la Suprema Corte?

Testamento a mezzo lettera: la decisione della Corte di Cassazione

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza del 22 dicembre 2016, n. 26791, hanno confermato la decisione dei giudici precedente aditi, ritenendo che «nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione».

giudice1I giudici della Suprema Corte, pertanto, hanno ritenuto che l’effettiva volontà del testatore che trapela dallo scritto, sia «il principio che regge la fattispecie e che ben può applicarsi anche in peculiari ipotesi (testamento a mezzo lettera) come quella in esame, ammessa – secondo nota giurisprudenza (Cass. n. 8668/1990) – e ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà testamentaria […]».

La suprema Corte, poi, nonostante le ricorrenti lamentino che la lettera sarebbe carente dei requisiti essenziali ai sensi dell’art. 602 c.c., quali l’olografia e la data, prosegue ritenendo che «non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo, anche se non fatta con nome e cognome, purché (come nell’ipotesi de qua) risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria».

Non ci resta, pertanto, che dare libero sfogo alla nostra fantasia nella redazione di un testamento, con un occhio di riguardo a quello che prevede la legge ma, soprattutto, ricordando di fare capire chiaramente le nostre intenzioni.

Maria Teresa La Sala

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