Il MIUR, con DM n. 141, del 10 marzo 2017, ha messo a bando n. 9949 posti per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, cd. TFA Sostegno III ciclo a.a. 2016/2017.
Il percorso è finalizzato all’inserimento in II fascia nelle Graduatorie di Istituto, utile per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed è inoltre propedeutico alla partecipazione, in modo semplificato, al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno, e dunque necessario per il conferimento di incarico a tempo indeterminato.
In riferimento all’anno accademico 2016/2017, l’Amministrazione con il D.M. 141/2017, ha autorizzato ciascun ateneo ad attivare il TFA sostegno mediante l’emanazione di appositi bandi, contenenti la regolamentazione dell’accesso alle prove preselettive e dunque, anche, il termine di adesione alle stesse.
Diversi atenei hanno, dunque, proceduto ad emanare i relativi bandi lo scorso mese di aprile, ed è proprio in questi giorni, ovvero 25 e 26 maggio, che è in corso lo svolgimento la prima delle tre prove previste, ovvero il test preselettivo.
Tuttavia, considerati i numerosi ricorsi avviati dinnanzi l’Autorità Giudiziaria a causa delle illegittime esclusioni, non è escluso che il Ministero debba procedere alla riorganizzazione di prove suppletive per consentire ai ricorrenti di accedere al TFA Sostegno, così come già accaduto per il concorso scuola indetto nell’anno 2016. L’accesso al TFA Sostegno, infatti, è riservato, ai sensi dell’art. 13 del DM 249/2010, soltanto gli insegnanti abilitati, mentre da questa selezione rimangono escluse alcune categorie di docenti che non hanno potuto oggettivamente conseguire l’abitazione all’insegnamento a causa della mancata organizzazione di corsi abilitativi specifici. È il caso delle seguenti categorie:
– Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) – per la mancata organizzazione di TFA per le classi di concorso relative all’insegnamento nei laboratori;
– I docenti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto in III fascia e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi nel medesimo grado di istruzione – per la mancata organizzazione di PAS, ovvero dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie (l’unico organizzato risale all’anno 2013);
– I Dottori di Ricerca – per l’equiparazione del Dottorato al TFA, stante la frequentazione di un percorso, almeno, triennale particolarmente impegnativo (e non annuale come nel caso del TFA), il cui accesso è stato determinato dal superamento di un concorso molto selettivo indetto dall’Università.
– I Laureandi in Scienze della Formazione Primaria, che conseguiranno il titolo di abilitazione con la laurea prima dell’inizio del corso, ma dopo lo scadere del termine della presentazione della domanda di partecipazione.
Allo stato, dunque, l’unica via per costoro è quella di proporre ricorso al fine di farsi riconoscere il diritto ad accedere al TFA Sostegno III ciclo, considerate le recenti pronunce che hanno visto accogliere le ragioni degli ITP (cfr. sentenze nn. 3305/2017, 5231/2017, 5233/2017 TAR Lazio Roma) e dei Dottori di Ricerca (cfr. ordinanza n. 1937/2017 Consiglio di Stato), in ordine all’illegittima esclusione dal concorso scuola 2016.
Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia