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“Ti faccio piangere”, sì alla minaccia anche se alla frase non seguono i fatti

Cassazione, Sez. V sentenza n. 12756/2017: “ai fini dell’integrazione del reato di minaccia è necessaria la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima senza che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente

Il mio scopo nella vita è farti piangere”, è questa la frase incriminata che la Corte di Cassazione ha ritenuto penalmente rilevante.

Una frase pronunciata all’epilogo di un rapporto ormai giunto davvero agli sgoccioli e che è costata al suo autore la condanna per il reato di cui all’art. 612 c.p. riconosciuto in ciascun grado di giudizio.

Ciò nonostante l’imputato non si dava per sconfitto e promuoveva ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1) Negava l’addebito e, in particolare, di aver pronunciato le minacce ritenendo, peraltro, che un’espressione di tal genere non era neppure oggettivamente rilevabile.  Si doleva altresì del fatto che il Tribunale avesse posto a fondamento della sua decisione le sole affermazioni della persona offesa non tenendo in debita considerazione il contesto fattuale e il tenore dei  messaggi acquisiti.

2) Contestava vizi motivazionali e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento da parte del Giudice di Pace della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.lgs. 274/2000.

IL RESPONSO DELLA SUPREMA CORTE

Con sentenza n. 12756/2017 la Sez. V della Corte di Cassazione respingeva entrambi i suesposti motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo, la Corte preliminarmente tiene a sottolineare come le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste “da sole” a fondamento della decisione giudiziale in quanto le regole previste dall’art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni di quest’ultima.

L’art. 192, co. 3 c.p.p., è bene richiamarlo, stabilisce infatti che solo “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni della persona offesa, quindi, non vengono posti particolari limiti stringenti in ordine alla valutazione della prova. Resta fermo, però, l’indice di “credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere in tal caso più pregnante e rigorosa”. Credibilità e attendibilità che alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, la Corte riteneva sufficientemente raggiunte.

Analizzava infine il reato di minaccia ex art. 612 c.p. sostenendo che “elemento essenziale del reato in esame è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario  che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché ingiusto e possa essere dedotto da una situazione contingente”. Tale situazione è  stata ben verificata dal Tribunale e correttamente tale organo, sostiene la Suprema Corte, ha ritenuto sussistente il reato di minaccia.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il supremo organo di nomofilachia ha rimarcato come la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.lgs 274/2000 (diversa, seppur molto simile, alla particolare tenuità di cui all’art. 131 bis c.p.) può essere dichiarata solo quando, oltre al’imputato, anche la persona offesa non si oppone.

Tanto stabilisce il terzo comma della norma succitata secondo cui “Se e’ stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità’ del fatto può’ essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

Volontà di opposizione della parte offesa ritenuta, nel caso di specie, sussistente dal momento che quest’ultima ha avanzato, costituendosi parte civile, la richiesta risarcitoria.

Antonio Colantoni

 

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